Nel 2019 tutti gli operatori del settore hanno atteso che il Ministro del Lavoro, attraverso un proprio provvedimento, desse piena attuazione alla norma, inserita nel c.d. decreto Dignità, finalizzata alla fruizione dei benefici legati alla assunzione dei giovani di età compresa tra i 30 ed i 35 anni, assunti per la prima volta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il decreto Dignità e l’equivoco normativo Tutto questo, perché il Legislatore, convertendo, con modificazioni, il D.L. n. 87/2018, aveva inserito l’art. 1-bis, prevedendo sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, avessero assunto con contratto a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 lavoratori di età compresa tra i 30 ed i 35 anni (rectius 34 anni e 364 giorni). Per far ciò, invece di intervenire sul comma 102 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017 che li aveva previsti soltanto per il 2018, aveva provveduto a riscrivere la norma creando una serie di equivoci e, soprattutto, rimandando ad un decreto “concertato” tra il Ministro del Lavoro e quello dell’Economia, l’indicazione delle modalità di fruizione delle agevolazioni. Tale provvedimento doveva uscire entro il 12 ottobre 2018 ma non ha mai visto la luce e, di conseguenza, per tutto il 2019, il beneficio, del tutto uguale a quello già previsto dalla legge n. 205/2017 non è stato usufruito da alcuno ed i datori di lavoro che hanno, comunque, proceduto alle assunzioni, nella speranza di una emanazione dell’atto, hanno regolarmente pagato le contribuzioni dovute. Ora, il problema si avvia a soluzione tornando a privilegiare quella che, anche allora, si presentava come la soluzione più semplice. La soluzione nella legge di Bilancio 2020 Attraverso il comma 10 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), si supera l’impasse e la mancanza di coordinamento, più volte lamentata dagli operatori: essi vengono risolti con l’abrogazione dei commi da 1 a 3 dell’art. 1.bis del D.L. n. 87/2018 e con l’aggiunta al comma 102 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 di una frase che prolunga i benefici già previsti per l’anno 2018, fino al 2020. N.B. Per completezza di informazione, si ricorda che il predetto comma 10, richiama espressamente i commi da 100 a 108 e da 113 a 115 dell’art. 1. Per la piena operatività della disposizione occorrerà attendere una circolare applicativa dell’INPS la quale non potrà che ricalcare la n. 40 del 3 marzo 2018 e che, al contempo, dovrà definire la modalità di fruizione per quelle imprese che hanno assunto nel corso del 2019 giovani in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e per i quali è stata pagata la contribuzione ordinaria: probabilmente, una volta verificata la sussistenza delle condizioni, si opererà attraverso il sistema del conguaglio contributivo. Fatta questa breve premessa individuiamo i punti salienti della normativa che per gli “under 35”: ovviamente, il riferimento amministrativo non potrà che essere la circolare INPS n. 40/2018 che, sulla base della normativa ora richiamata, fissò le indicazioni operative anche per le assunzioni degli “under 35”, sia pure limitatamente al 2018. Destinatari dei benefici Destinatari dei benefici sono i datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori (con esclusione dei datori di lavoro domestici) e gli Enti pubblici Economici: la Pubblica Amministrazione i cui soggetti sono individuati nell’art. 1, comma 2, della legge n. 165/2001 e gli Enti Pubblici non economici indicati da una serie di disposizioni particolari (ad esempio, le c.d. Authority o gli Istituti previdenziali) restano fuori. I datori di lavoro interessati non debbono aver proceduto, nei 6 mesi antecedenti l’instaurazione del rapporto, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione collettiva di personale nella unità produttiva interessata all’assunzione. Sempre restando sul tema, ricordo che il comma 105 postula la revoca del beneficio e la restituzione dello stesso nel caso in cui, nella unità produttiva considerata, si proceda al licenziamento del lavoratore assunto o di altro con la medesima qualifica: il tutto, nei sei mesi successivi all’assunzione. Rapporti di lavoro agevolati Con il comma 100 si intende favorire l’occupazione stabile dei giovani attraverso la promozione del contratto a tempo indeterminato (si citano, impropriamente, le tutele crescenti ex D.L.vo n. 23/2015 che riguardano il momento della cessazione del contratto a tempo indeterminato per licenziamento): del resto, la norma appena richiamata, parla “tout court” di contratto a tempo indeterminato, senza altre esplicitazioni). Di tale opinione è anche la circolare n. 40 che definisce l’espressione “contratto a tutele crescenti” come “atecnica”, in ciò superando alcune interpretazioni secondo le quali l’agevolazione doveva soltanto riguardare quei datori di lavoro che non avessero sottoscritto accordi individuali o di deroga al D.Lgs. n. 23/2015. Esonero contributivo Dal 1° gennaio 2018 (e, quindi, per gli “under 35” per i contratti di assunzione che avranno entro il 31 dicembre 2020) viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile. Il concetto di riparametrazione ed applicazione su base mensile è stato ben chiarito al punto 8 della circolare n. 40/2018: la soglia massima di esonero contributivo fruibile è pari a 250 euro (3000/12). Per i rapporti instaurati o risolti in corso di mese, la soglia va riproporzionata assumendo a calcolo euro 8,06 al giorno (250/31). Il Legislatore, parlando dei benefici contributivi, adopera una terminologia già utilizzata in passato per altri provvedimenti incentivanti. Ciò sta a significare, come chiarito con la circolare n. 40/2018, che nella definizione del tetto massimo di agevolazione contributiva annua pari al 50% dei contributi dovuti per un importo massimo fissato a 3.000 euro non rientrano (e quindi sono dovuti): a) i premi e contributi INAIL, in quanto è la stessa norma (comma 100) a prevederlo; b) i contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione del TFR previsto dall’art. 2120 c.c.. Ne parla il comma 755 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per effetto della esclusione dalla applicazione dei benefici, stabilita dal successivo comma 756; c) il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali o di solidarietà previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.L.vo n, 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano come previsto dall’art. 40 dello stesso decreto legislativo; d) lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai fondi interprofessionali istituiti ex art. 118 della legge n. 388/2000; e) il contributo di solidarietà per la previdenza complementare ed i fondi di assistenza sanitaria ex lege n. 166/1991; f) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti previsti dal D.L.vo n. 166/1997. Giovani al primo impiego L’agevolazione postula una “conditio sine qua non”: il giovane “under 35”, fatta salva l’ipotesi di un contratto di apprendistato non “consolidatosi” presso altro datore, non deve essere stato mai assunto a tempo indeterminato né presso l’azienda “assumente”, né presso altro datore: anche un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svoltosi all’estero preclude, secondo la circolare n. 40/2018, l’accesso ai benefici. Questi ultimi possono venir meno, con la conseguente restituzione, nel caso in cui un accertamento ispettivo abbia riconvertito un precedente rapporto (magari di collaborazione) in contratto a tempo indeterminato. Gli sgravi contributivi sono riconosciuti anche nel caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, purchè ciò avvenga prima del raggiungimento dei 35 anni e, ovviamente, quest’ultimo deve essere il primo ad essere stipulato dal giovane. La trasformazione da diritto al datore di lavoro di ripetere dall’INPS il contributo addizionale e la relativa maggiorazione sul rapporto a tempo determinato se questo sia stato pagato. La disposizione presenta alcune criticità che si ritiene opportuno sottolineare. Sono esclusi dalla opportunità occupazionale agevolata giovani che hanno già avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma dal quale si sono dimessi, per le più svariate ragioni (giusta causa, lavoro non soddisfacente, o limitato nell’orario), o, magari, sono stati licenziati per un giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale, chiusura di reparto o unità produttiva, esternalizzazione, cambio di appalto con riduzione delle ore lavorate, ecc.) o durante il periodo di prova (che potrebbe essere durato soltanto una giornata). La questione appena evidenziata potrebbe riguardare anche donne che si sono dimesse nel “periodo protetto” e che, poi, superata la fase di assestamento legata al bambino e avendo ancora l’età anagrafica, trovino una opportunità lavorativa a tempo indeterminato (magari, a tempo parziale) presso un altro datore: anche per costoro la norma legale “pone un disco rosso”. La stessa cosa si potrebbe dire per quelle donne che hanno ricevuto “attenzioni particolari” che si dimettono senza fare denunce: se trovano un nuovo posto a tempo indeterminato ed hanno, ancora l’età, non possono “portare in dote” lo sgravio contributivo. Forse, con una “scrittura diversa della norma” da parte del Legislatore, questo ed altri problemi si sarebbero potuti evitare, fornendo una prospettiva diversa almeno ai casi più eclatanti (periodo di prova, donne in dimissioni per giusta causa, ecc.). Esclusioni Dall’ambito di applicazione (comma 114) sono esclusi il rapporto di lavoro domestico (per la specialità del rapporto) ed il contratto di apprendistato che “gode” della propria contribuzione specifica e delle altre agevolazioni indicate dal D.L.vo n. 81/2015 e, per le imprese artigiane, dalle altre indicazioni fornite dalla legge n. 443/1985. La circolare chiarisce, ma senz’altro non ce n’era bisogno considerando la specialità dal rapporto (280 ore al massimo l’anno e 2.500 euro di compenso presso lo stesso datore), che lo sgravio contributivo non viene riconosciuto per le prestazioni occasionali la cui disciplina è fissata dall’art. 54-bis della legge n. 96/2017 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 50/2017. Requisiti e condizioni L’assunzione, non essendoci una preclusione specifica, potrà avvenire anche a tempo parziale, nel rispetto, laddove individuato dalla contrattazione collettiva, del limite orario settimanale. Il rispetto della previsione del CCNL è obbligatorio in quanto una delle condizioni richieste dalla norma (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) per la fruizione di benefici contributivi è il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Ovviamente, le altre condizioni richieste sono rappresentate dalla regolarità contributiva e dal rispetto di alcuni principi fissati dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 (ad esempio, diritto di precedenza regolarmente esternato, presenza di lavoratori in integrazione salariale straordinaria con la stessa qualifica nell’unità produttiva interessata all’assunzione). L’assunzione incentivata, essendo stato richiamato il D.L.vo n. 23/2015, riguarda i quadri, gli impiegati e gli operai con esclusione dei dirigenti, in quanto sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto in questione. Cumulabilità Il beneficio, (comma 114) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente (ad esempio, donne prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi) mentre la circolare n. 40, parla di piena cumulabilità oltre che con le agevolazioni previste per le regioni del Meridione dal comma 893 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (cosa che consente il raggiungimento del 100% degli sgravi contributivi nel limite di 8.060 euro per dodici mesi, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati nel corso del 2019, ora possibile anche nel 2020, per effetto della proroga contenuta nella legge n. 160/2019), anche per quelle di natura economica previste: a) dall’art. 13 della legge n. 68/1999 che riguarda i portatori con handicap fisico o psico-intellettivo notevolmente accentuato i cui chiarimenti amministrativi sono stati forniti con la circolare INPS n. 99/2016; b) dall’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore in NASpI (art. 10-bis della legge n. 92/2012) pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per la parte residua del trattamento. Qui, però, occorre rispettare la disciplina comunitaria sul “de minimis” spiegata, più volte, dall’INPS in varie circolari tra cui si ricordano la n. 128 del 2012 e le n. 40 e n. 41 del 2017. Un ultimo chiarimento: la cumulabilità con il Bonus Sud 2020 (peraltro, subordinata alla emissione di un decreto da parte dell’ANPAL) per le Regioni, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, si ricava da una norma ad “incastro” contenuta nell’ultima parte del comma 10, laddove si interviene sul comma 247 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, ove si sostituisce con la nuova normativa la vecchia previsione, ora abrogata, dell’art. 1.bis del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96.