Il quarto decreto legge per velocizzare l’attuazione del PNRR (D.L. n. 19/2024) è stato convertito in legge con il voto favorevole del Senato il 23 aprile 2024. Di seguito le principali disposizioni contenute nella versione finale del provvedimento. Semplificazioni amministrative e burocratiche per le imprese artigiane All’articolo 12, commi 12 e 13, si prevede che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione di specifiche attività artigiane elencate nelle tabelle B.I e B.II non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. In particolare, la predetta semplificazione dei regimi amministrativi riguardano le seguenti attività artigiane: addobbatore per feste e cerimonie, allestitore di stand, artigiano edile, carpentiere, muratore, scavatore, operatore di movimento terra, attacchino, cestaio, disegnatore grafico (Graphic designer), imbianchino, tinteggiatore, pittore edile, intonacatore, decoratore, organizzatore di corsi professionali, piastrellista, posatore, pavimentista, ponteggista, operatore di edilizia acrobatica, prestatore di servizi informatici multimediali, produttore di software non connesso all’edizione, sarto, modista, modellista, spazzacamino, tecnico audio video e luci, vetrinista, biciclettaio, calzolaio, ceramista, arrotino, corniciaio, costruttore e riparatore di strumenti musicali, accordatore, creatore di articoli di bigiotteria, fabbro, ramaio, tornitore del metallo, falegname, ebanista, tornitore del legno, gastronomo, gelatiere, giocattolaio, magliaio, marmista, mosaicista, ombrellaio, operatore di studio di registrazione discografica, orologiaio, parruccaio, pasticciere, pizzaiolo, restauratore, rilegatore, riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici, riparatore di macchinari e utensili, serramentista, produttore di casseforti, stiratore (senza attività di tinto-lavanderia e senza mercerizzazione), tappezziere e vetraio. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla Legge n. 443/1985 e quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, potranno ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali. Le regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi a queste nuove disposizioni di semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia. Definizione dei pignoramenti presso terzi L’articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel Codice di procedura civile e nelle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile. In particolare, intervenendo sull’articolo 546 del c.p.c., viene disposto che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento ai sensi dell’articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell’importo precettato aumentato: - di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro; - di 1.600 euro per i crediti da 1.000,01 fino a 3.200,00 euro; - della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Viene poi introdotto nel codice di rito l’art. 551-bis, che prevede che il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo. Tale dichiarazione, ai sensi del secondo comma del nuovo art. 551-bis c.p.c., può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei 2 anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l’efficacia. Al fine di individuare in maniera univoca il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse deve contenere l’indicazione: - della data di notifica del pignoramento; - dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva; - delle parti; - del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura; - l’attestazione della persistenza del credito; - la data di deposito dell’intervento (qualora sia stata depositata dal creditore intervenuto). La dichiarazione di interesse deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro 10 giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse. In mancanza della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo è liberato dai suoi obblighi. Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi. In caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento. Se entro 90 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione, la stessa non viene notificata al terzo, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. L’ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine di 10 anni. Accesso ai benefici normativi e contributivi Al comma 1 dell’articolo 29 si modificano i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, si prevede che i predetti benefici sono subordinati, oltre che al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali. Viene inoltre specificato che resta fermo il diritto ai suddetti benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. Appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare Ai commi 2 e da 10 a 14, sempre dell’articolo 29, sono dettate disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In primo luogo, viene modificato l’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, disponendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto. Si prevede inoltre che la responsabilità solidale - in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applichi anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale (cosiddetta somministrazione abusiva), nonché nei casi di appalto e di distacco illecito. Si introduce inoltre l’obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143 (emanato in attuazione dell’art. 8, c. 10-bis, del D.L. n. 76/2020). Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori: - negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso responsabile; - negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente. Modifica del quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro I commi da 3 a 5 modificano il quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro. In particolare: a) per l’impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato: viene elevata al 30% la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002 (maxi-sanzione per lavoro nero); b) per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale: - per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro, viene prevista la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; - per l’ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da 600 a 3.000 euro; - per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, viene prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 900 a 4.500 euro; - nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 45 giorni e dell’ammenda da 300 a 1.500 euro; c) per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; d) nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi, in quanto privi dell’effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall’ordinamento, per l’utilizzatore ed il somministratore di personale viene prevista la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; e) nel caso di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Viene inoltre stabilito che: - l’importo delle sanzioni è incrementato del 20% se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti; - l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Sanzioni in materia di prestazioni agricole occasionali Con il comma 6 sono invece rideterminate le sanzioni in materia di prestazioni agricole occasionali a tempo determinato. Nello specifico, viene stabilito che: - in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore (previsto dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 197/2022), il rapporto di lavoro, oggetto di comunicazione al Centro per l’impiego, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati nella comunicazione al Centro per l’impiego, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004) del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni in-complete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro I commi da 7 a 9 introducono un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, qualora, all’esito di accertamenti da parte dell’Ispettorato del lavoro (INL), in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascerà un attestato e iscriverà, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, denominato «Lista di conformità INL», consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale dell’Ispettorato. I datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato non saranno sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Esonero contributivo per lavoro domestico Il comma 15, al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, riconosce un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento. Ai sensi del comma 16, il datore di lavoro destinatario deve possedere un ISEE per le prestazioni age-volate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. Il beneficio: - è riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni effettuate a decorrere nel periodo compreso tra la data che sarà comunicata dall’INPS e il 31 dicembre 2025 (comma 15); - non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini (comma 17); - è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di euro per l’anno 2026,27, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2028 (comma 18). Patente a punti nel settore edile Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il comma 19 introduce un sistema di qualificazione basato sui crediti, “patente a punti” per i soggetti che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008. La patente sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 e non sarà richiesta: - a coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; - alle imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III. Non siano tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, che possono anche essere autocertificati: - iscrizione alla CCIAA; - adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti; - possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; - possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; - possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; - avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, ad individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione. La patente sarà revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, il compito di individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Per poter lavorare nei cantieri occorre averne almeno 15. In particolare, la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Il punteggio della patente subirà decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi (ovvero le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi (contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14 del D.Lgs. n. 81/2008). Le informazioni relative alla patente saranno annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. In mancanza della patente (o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea) o si operi con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di 6 mesi. Il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a verificare il possesso della patente a crediti (o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea) da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Nell’eventualità in cui l’impresa non sia tenuta al possesso della patente ai sensi dell’articolo 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. Questi dovranno, inoltre, trasmettere all’amministrazione concedente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso di tale documentazione. In caso di violazione della verifica del possesso della patente a crediti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuta verifica all’amministrazione concedente, è prevista, per il committente o il responsabile dei lavori la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (articolo 157, D.Lgs. n. 81/2008). Modifiche all'apparato sanzionatorio in materia contributiva L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce importanti modifiche all’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva. In particolare, a far data dal 1° settembre 2024: - si esclude l’applicazione della maggiorazione di 5,5 punti percentuali se il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali è effettuato entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori; - è previsto, in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, in luogo della sanzione del 30%, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento dei contributi o premi sia effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia. Qualora il versamento in un’unica soluzione dei contributi o premi venga effettuato entro 90 giorni dalla denuncia si applica una maggiorazione sul tasso ufficiale di riferimento di 7,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Sarà possibile procedere al pagamento dei contributi o premi in forma rateale. In tal caso, l'applicazione della misura ridotta della sanzione civile è subordinata al versamento della prima rata. Per il mancato ovvero in-sufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la sanzione civile nella misura del 30% fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza; - nei casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori, ovvero da verifiche ispettive, le sanzioni civili per i casi di omissione o evasione possono essere versate nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso, è ammesso il pagamento in forma rateale con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile per i casi, rispettivamente, di omissione o evasione. Intervenendo poi sul comma 10 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, si sopprime, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall’ente impositore. In tali casi, dal 1° settembre 2024, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile. Rafforzamento del potere di accertamento documentale dell’INPS I commi da 5 a 9 prevedono, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, l’INPS dovrà mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente avrà la facoltà di segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti. Se sulla base di tale interlocuzione emergono inadempimenti contributivi, l’INPS procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle seguenti sanzioni civili (ex articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, in vigore dal 1° settembre 2024): - in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; - in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con i commi da 10 a 14 viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell’INPS, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell’Istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti. A tal fine, gli uffici dell’INPS possono, in via prioritaria tramite posta elettronica certificata, assegnando un termine in ogni caso non inferiore a 15 giorni: - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti ovvero ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti; - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; - invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’INPS. Sulla base delle risultanze della suddetta attività accertativa d’ufficio, l’INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente. Se quest’ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, si applica si la sanzione civile prevista, rispettivamente per i casi di omissione o evasione, nella misura del 50% con possibilità di pagamento rateale. Nuovo credito di imposta Transizione 5.0 L’articolo 38 introduce il credito di imposta Transizione 5.0 finalizzato a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. È demandato ad un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di definire le modalità attuative del nuovo incentivo. Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Non possono fruire del credito di imposta: - le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata: - al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; - al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2027 (legge n. 232/2016), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici pari almeno al: - 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale, oppure - 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento. Ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: - i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introduco-no meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); - i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente. Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili: - gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo; - le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti complessivamente effettuati, e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Le aliquote dei crediti di imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento. Nello specifico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del: a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%: - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%: - 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; - 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superioreal 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%: - 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per accedere al credito d’imposta, le imprese dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE): - il progetto di investimento corredato dalla relativa documentazione; - una apposita certificazione ex ante rilasciata da soggetto abilitato che dovrà attestare l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti. Il GSE, controllata la documentazione, invierà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato. Ai fini della fruizione del credito di imposta, inoltre, l’impresa dovrà inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa, infine, dovrà comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato. I contenuti dettagliati della documentazione e delle comunicazioni verranno definiti da apposito decreto attuativo. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione ex ante ed ex post saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 10.000 euro. Ai fini dei successivi controlli, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024. È inoltre richiesto che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti: - la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 39/2010; - le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997), decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie, entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. L'ammontare non ancora utilizzato entro il 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.