Concordato preventivo biennale per le partite IVA approvato in via definitiva. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 è arrivato il via libera al decreto legislativo che introduce il nuovo strumento di collaborazione tra professionisti, imprese e Fisco, con alcuni correttivi sul fronte dei requisiti d’accesso e delle scadenze. Via al punteggio ISA: il concordato preventivo biennale si apre a tutte le partite IVA, senza il vincolo del punteggio pari almeno a 8. Cambiano inoltre le scadenze e, in particolare, ci sarà tempo fino al 15 ottobre per aderire alla proposta del Fisco che, in ogni caso, sarà prevista in via sperimentale per i forfettari nel 2024. Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordate le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA, con possibilità di ulteriore rinnovo. Il reddito aggiuntivo incassato non sarà soggetto a tassazione e, in caso di minori introiti superiori al 50 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato. Il concordato preventivo biennale consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute. Ad esserne coinvolte saranno le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo. L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP. Le nuove scadenze Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al 15 giugno (in luogo del termine di metà aprile previsto dallo schema di decreto). Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione. Accogliendo le richieste degli addetti ai lavori, il testo definitivo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale ridisegna le scadenze per l’adesione alla proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate. I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 15 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi. In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto. Requisiti Sul fronte dei requisiti, per i soggetti ISA viene meno il vincolo del punteggio pari almeno a 8 nel periodo d’imposta precedente. Resta invece la condizione di regolarità fiscale e in particolare l’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento; condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Effetti per chi accetta la proposta Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta. Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo. Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA. Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti. In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta. Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore. Su quest’ultimo punto si prevede che: “in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.” Da definire quindi le casistiche eccezionali in cui, se il concordato diventa particolarmente svantaggioso, verrà di fatto meno la proposta del Fisco e si potrà versare quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi incassati. Sul fronte dei vantaggi previsti sarebbero in arrivo proposte migliorative da parte delle Commissioni parlamentari, chiamate a formulare i propri pareri non vincolanti sullo schema di decreto. Non cambiano le regole su adempimenti IVA, contabilità e obblighi dichiarativi. Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale per le partite IVA Sarà immediata la cessazione del concordato preventivo se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni: il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale; il contribuente cessa l’attività. Da annotare anche le ipotesi di decadenza. La prima riguarda i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Una soglia di tolleranza non indifferente sarà quindi prevista in caso di scostamenti. Decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato. Piano di pagamento anticipato cancellato anche in caso di omesso versamento delle imposte. Forfettari ammessi al concordato preventivo biennale dal 2024 in via sperimentale Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo non sarà possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente. Il 2024 sarà un anno di avvio sperimentale per questa categoria di contribuenti: questa una delle novità previste dal decreto definitivo. Non cambiano gli effetti dell’accettazione della proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate, la non rilevanza di eventuali maggiori o minori redditi effettivamente incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, così come non mutano gli adempimenti fiscali previsti. Imposte bloccate fino al 2025 per chi aderisce al concordato preventivo biennale I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2024 e per il 2025. Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi. Così come previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale, per le partite IVA minori quindi il concordato preventivo biennale prevederà: l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi; l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE.