Il decreto Crescita (art. 13, D.L. n. 34/2019): - oltre a differire al 1° gennaio 2021 la decorrenza delle norme novellate dal D.L. n. 135/2018 (decreto Semplificazioni) in merito alle vendite di determinati prodotti elettronici, segnatamente telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, ove facilitate da operatori economici che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un marketplace, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi; - ha anche inteso favorire la compliance in materia di IVA per le vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, sia pure con modalità diverse da quelle previste dal decreto semplificazioni, considerando a tal fine utile, nelle more del completo recepimento delle disposizioni unionali, avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop. Fino al 31 dicembre 2020, si pongono, pertanto, a carico delle interfacce elettroniche specifici obblighi di natura informativa riguardanti tutti i beni, compresi quelli elettronici. Le disposizioni del decreto Crescita Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore, i seguenti dati: - la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. Il primo invio dei dati avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese di luglio 2019, ma tale scadenza è stata eliminata in sede di conversione del decreto Crescita e, inoltre, è previsto che i soggetti che gestiscono le piattaforme on line sono responsabili dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbiano trasmesso, o abbiano trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, a meno che non sia dimostrato che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Le disposizioni di attuazione In ottemperanza al decreto Crescita, con provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini e le modalità con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti comunicano all’Agenzia i dati commerciali dei fornitori. La trasmissione deve avvenire, anche avvalendosi di intermediari abilitati (ad esempio, dottori commercialisti), attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, con l’obbligo - per i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia - di identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Termini di trasmissione Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2019, mentre i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 andranno tramessi entro il 31 gennaio 2021. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. In caso di omissioni/errori nella trasmissione dei dati I soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento. Come sopra rilevato, la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, il provvedimento dell’Agenzia si discosta dal contenuto del decreto Crescita, prevedendo che i predetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarieper la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale. È necessario conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che dovrà essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata. In sintesi Termine Definizione Fornitore Persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza. Interfaccia elettronica Mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato. Facilitare le vendite Uso di un’interfaccia elettronica che consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia stessa, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica. In tale contesto, sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente: - alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni; - alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato; - all'ordinazione o alla consegna dei beni. Al contrario, non si considera che l'operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente: - il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni; - la catalogazione o la pubblicità di beni; - il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione. Vendite a distanza - cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni); - cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi). Soggetti passivi Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.