L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 24 gennaio 2019 la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 3, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti nonché un quadro riepilogativo relativamente a quanto stabilito nel nostro ordinamento giuridico in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, in particolare per quanto concerne i dati che devono trasmessi all’Agenzia dei distributori non dotati di porta di comunicazione e l’accreditamento dei medesimi presso il sito internet dell’Agenzia. Il D.Lgs. n. 127/2015, con l’art. 2, ha: a) introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici», di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri; b) demandato, a specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate: - l’indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzionamento degli apparecchi distributori già in essere; - l’eventuale differimento di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione «in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici»; - l’individuazione di «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni». A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti distinti (il 30 giugno 2016 - prot. n. 102807; il 30 marzo 2017 - prot. n. 61936) dai quali è possibile trarre alcune indicazioni, tra le quali: a) la definizione di distributore automatico (c.d. vending machine); b) il necessario presupposto della previsione normativa (la cessione/prestazione eseguita deve dar luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua); c) l’esclusione dagli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi per gli apparecchi che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione; d) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata: - al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione” (capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate); - al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta; e) le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità. Distributori privi di porta di comunicazione: dati da trasmettere Per quanto concerne i distributori privi di porta di comunicazione, ma dotati di plurimi sistemi di pagamento: - denaro contante; - chiavette e/o card; i dati che devono essere trasmessi sono, in base a quanto stabilito dal punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, con decorrenza 1° gennaio 2018, quelli riportati nell’allegato “Tipi Dati per i corrispettivi” delle specifiche tecniche (“Specifiche Tecniche delle vending machine fase "transitoria" – Versione 6.0 (marzo 2018); “Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi (v6)” di novembre 2017). Nella sezione “Note” dello stesso allegato è peraltro specificato che «In relazione alla sezione 5 “DatiDA”, sia per “Periodo” che per “Cumulato” i dati sono obbligatori. Nel caso in cui il dispositivo non sia in grado di fornire tali informazioni i campi dovranno essere valorizzati con lo zero». Accreditamento dei distributori non dotati di porta di comunicazione Ancora con riferimento ai distributori che non sono dotati di porta di comunicazione l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che, qualora i medesimi siano gestiti da pubbliche amministrazioni, permane in ogni caso l’obbligo di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi Iva che utilizzano le vending machine. Così come accade per coloro che gestiscono apparecchi dotati di porta di comunicazione, anche i soggetti (pubbliche amministrazioni incluse) che gestiscono apparecchi non dotati di tale porta devono procedere con: - l’accreditamento mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate; - il successivo censimento dei Sistemi master dei propri distributori automatici. Le pubbliche amministrazioni avranno la possibilità di adempiere a vari oneri, ossia accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, facendo riferimento alle modalità e ai termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle Entrate. Ciò a partire dal momento in cui verranno messi a catalogo dall’Agenzia i servizi necessari ai fini dell’invio dei dati dei corrispettivi. Gli enti interessati devono invece assolvere agli obblighi secondo le modalità ordinarie di trasmissione qualora dalla predetta data non procedano con la sottoscrizione delle suddette convenzioni ovvero non integrino le convenzioni già esistenti. Dalla particolare modalità di pagamento non può essere escluso qualunque altro soggetto che abbia sottoscritto con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione di cooperazione informatica (Regioni, Province, ecc.). Erogazione in assenza di corrispettivo L’Agenzia ha rilevato che non è necessario adempiere agli obblighi di memorizzazione e invio, nonché di accreditamento e censimento, nell’ipotesi in cui l’erogazione da parte del distributore automatico avvenga in assenza di corrispettivo anche se tramite l’utilizzo di uno strumento/titolo che consenta il prelievo (card o chiavetta rilasciata gratuitamente su cui non è caricato denaro). Distributore non dotato di gettoniera Nel caso di distributore automatico non dotato di gettoniera, qualora il gestore di tale distributore affidi a esercizi commerciali presenti sul territorio in cui è installato l’impianto la vendita/ricarica di card e chiavette, tale soggetto è escluso dagli obblighi di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 perché, all’atto dell’acquisto del supporto o della ricarica, l’esercente rilascia idonea certificazione fiscale all’utilizzatore della card/chiavetta. L’Agenzia ha tuttavia ritenuto opportuno precisare che, nell’ipotesi in cui la card/chiavetta consenta l’acquisto di beni/servizi ad aliquote Iva diverse, il momento impositivo coinciderà con la cessione del bene mobile o con il pagamento del singolo servizio usufruito (solo allora sorgeranno gli obblighi di documentazione).