L’Agente della riscossione è legittimato ad effettuare le notifiche direttamente senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, in forza del richiamo della suddetta modalità dalla normativa del settore (art. 60 del DPR 600/1973) e della funzione pubblicistica rivestita, ossia consentire una pronta realizzazione del credito fiscale. La suddetta, quindi, non può ritenersi inesistente. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22505 del 16 ottobre 2020. IL FATTO L’Agente della riscossione notificava ad un contribuente una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il recupero dell’Iva non versata oltre interessi e sanzioni. Il provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alla CTP, per eccepire preliminarmente il vizio della notifica, ovvero l’inesistenza della notifica poiché effettuata in violazione della disciplina (art. 140 cpc) e non rientrante nella categoria di quelle sanabili. Il ricorso era accolto e la decisione era confermata anche dai giudici di appello, che ritenevano espressamente non applicabile un’eventuale sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in ragione della natura sostanziale degli atti emanati dall’agente della riscossione. La notifica, infatti, doveva ritenersi inesistente in quanto non eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario e del tutto priva della prova del deposito della copia dell’atto nella casa comunale. Avverso detta sentenza, l’agente della riscossione proponeva ricorso in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’agente della riscossione. In particolare, i giudici di legittimità richiamando la normativa del settore (art. 26, comma 1 del DPR 602/1973), hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento può, di fatto, avvenire anche mediante un invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nelle forme ordinarie per il tramite di un intermediario. Tale facoltà, prosegue la Corte, è riconosciuta in forza della natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione, nonché alla strumentalità della predetta alla realizzazione del credito fiscale per lo Stato. Pertanto, la notifica effettuata secondo la suddetta modalità certamente non può ritenersi inesistente. L’ipotesi dell’inesistenza, infatti è legata a tutti i casi in cui si registra la totale mancanza di materiale dell’atto ovvero di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto. Il suesposto principio deve essere applicato alla notifica della cartella di pagamento e, conduce a ritenere che ogni ipotesi di difformità della notifica dal modello legale, ad eccezione dei casi di assenza egli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadono entro le nullità sanabili con efficacia ex tunc, per il raggiungimento dello scopo. La natura sostanziale richiamata dai giudici della CTR non osta all’applicazione degli istituti appartenenti al diritto processuale a fonte del rinvio agli stessi dalla normativa del settore (art. 60 del DPR 600/1973) e come tale non consente di ritenere inesistente la notifica effettuata direttamente dall’Ufficio. Da qui, l’accoglimento del ricorso.