La notifica di una cartella esattoriale va a buon fine anche in assenza dell'apposita relata. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2564 del 30 gennaio 2019 ha chiarito che la procedura, infatti, può essere eseguita anche mediante invio da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Questo perché - si legge nella sentenza - l'avvenuta notifica e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un'attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria dell'articolo 2700 del Cc (efficacia dell'atto pubblico fino a querela di falso). Si tratta in sostanza di una modalità di notifica alternativa a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 26 del Dpr 602/1973 secondo cui la cartella viene notificata dagli ufficiali o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.