Valgono anche per le società sottoposte a misure interdittive antimafia i consueti spazi di impugnazione?
Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile con ricorso alla Corte di appello anche per il merito
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