Ctr Molise - Sentenza n. 85/1/2019 Gli atti, documenti, i libri e i registri non esibiti (o non trasmessi) in risposta agli inviti del Fisco non possono più essere presi in considerazione a favore del contribuente nel processo tributario. Questa regola – contenuta nell’articolo 32, comma 3, del Dpr 600/1973 – trova un limite nel fatto che il contribuente deve essere stato espressamente informato di tale circostanza da parte del Fisco. Tuttavia, questo principio – che si applica anche ai registri e alla contabilità obbligatoria ai fini Iva – va analizzato alla luce della giurisprudenza. È in tale contesto che si inquadra la sentenza della Ctr Molise (85/1/2019, presidente e relatore Liberatore). Nell’occasione, i giudici tributari hanno introdotto dei requisiti ulteriori, la cui sussistenza è necessaria per considerare adempiuto il previsto obbligo posto in capo all’ufficio. In altre parole: per escludere l’ammissibilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti dal contribuente in sede di verifica, non è sufficiente la circostanza che di tale preclusione il contribuente sia stato informato dai verificatori. Per i giudici molisani, occorre anche che la richiesta dell’ufficio preveda un termine sufficientemente ampio, in applicazione del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione). È sulla base di tali considerazioni che la sentenza ha ritenuto obiettivamente “incongruo” un termine di 15 giorni per la produzione documentale: per la Ctr, tale termine «risulta del tutto insufficiente». Di conseguenza, nella situazione descritta l’omessa produzione della documentazione da parte del contribuente, se da un lato è a lui imputabile, dall’altro «esclude qualsivoglia dolo o colpa da parte sua, considerati i tempi e le lungaggini burocratiche ai fini acquisitivi della documentazione stessa». La pronuncia appare in linea con un ormai consolidato principio giurisprudenziale che tende a circoscrivere in modo equilibrato l’ambito applicativo del richiamato articolo 32, comma 3. È invero opportuno sottolineare che per la Cassazione le cause di inutilizzabilità previste dalla norma non operino nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. In sostanza, tale regola incontra un’eccezione in presenza di una causa di forza maggiore; la quale, a ben vedere, potrebbe essere configurabile qualora il Fisco abbia indicato un termine eccessivamente ristretto. La posizione assunta dai giudici di appello molisani è coerente con un’altra pronuncia di merito. Con la sentenza n. 4414/1/2018, la Ctr Calabria chiarì che il divieto di utilizzare in sede giudiziaria i documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo nei casi in cui il Fisco abbia fatto al contribuente una richiesta riferita a specifici documenti; qualora, invece, tale istanza si sia rivelata una generica richiesta di notizie, al contribuente non potrà essere negato il diritto di produrre la documentazione anche nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria.