Agenzia delle Entrate - Risposta n. 371 del 10 settembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 371 del 10 settembre 2019 sulle modalità di tassazione di una successione testamentaria che comporta il conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un trust costituito per testamento dal de cuius residente in Australia. Quanto all’imposta di successione, il D.L. n. 262 del 2006 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di destinazione” su beni e diritti. Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust. Al conferimento di beni in “trust” deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Tra l’altro l’imposta di successione va applicata con riferimento ai beni situati in Italia ed indicati nell’art. 2 del TUS. In particolare, se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Quindi se il de cuius era residente in Australia al momento della sua morte, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano, come individuati ai sensi del citato art. 2 del TUS, che siano stati conferiti nel trust testamentario. Anche i titoli bancari conferiti nel trust vanno assoggettati ad imposta sulle successioni e donazioni, se esistenti nello Stato italiano a norma dei criteri dettati dal citato comma.