Agenzia delle Entrate - Risposta n. 424 del 24 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 424 del 24 ottobre 2019 riguardante l’applicabilità dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346 del 1990, Testo Unico sulle successioni e donazioni, nel caso di attribuzione in sede successoria di beni a un trust avente quale unico beneficiario una Fondazione. Il D.L. n. 262 del 2006 prevede che è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust. Le modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate già dall’Agenzia delle Entrate con le circolari del 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E, nelle quali, tra l'altro, è stato chiarito che, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto tra il disponente e il beneficiario e non a quello tra disponente e trustee. Per quanto attiene al trasferimento d'azienda nell'ambito del nucleo familiare, l'articolo 3, comma 4-ter, del TUS prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende effettuati a favore dei discendenti e del coniuge. In caso di quote sociali e azioni il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Anche la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Quindi, è possibile ritenere applicabile la norma agevolativa di cui all'art. 3, comma 1, del TUS anche con riferimento alle disposizioni di beni in un trust, laddove il beneficiario del trust sia riconducibile ai soggetti individuati dall'art. 3, comma 1 del TUS secondo cui non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità. L'art. 3, comma 1 del TUS subordina, quindi, l'esenzione dall'imposta alla sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare del regime di favore, tra gli altri, le fondazioni legalmente riconosciute. Per quanto attiene al requisito oggettivo, la norma attribuisce rilevanza sia allo scopo che la fondazione persegue che alla sua esclusività.