L’imposta di donazione si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari del trust. Il disponente, o il trustee, potranno però optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione, nel caso trattasi di trust testamentario. E’ quanto prevede la bozza del decreto legislativo con il quale il Governo modifica l’attuale legge sulle successioni e donazioni, approvato il 9/4/2024. Il nuovo articolo L’introduzione del nuovo articolo 4-bis nel testo unico sulle imposte di successione e donazione segna una pietra miliare nella legislazione italiana, offrendo una cornice normativa chiara e dettagliata per la gestione fiscale dei trust. Questa normativa arriva a colmare una lacuna esistente, in precedenza affidata alla prassi e alla giurisprudenza, stabilendo criteri ben definiti per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai beni trasferiti tramite trust. Disciplina razionalizzata Lo schema di decreto legislativo interviene per razionalizzare e sistematizzare la disciplina dei trust, inserendo il nuovo comma 2-bis all'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico sulle successioni o TUS) e stabilendo le regole relative alla territorialità dei trasferimenti derivanti da trust, distinguendo tra disponenti residenti e non residenti in Italia al momento della separazione patrimoniale. In questo modo, si garantisce che l'imposta sia dovuta in modo equo, basandosi sulla residenza del disponente e sulla localizzazione dei beni e diritti trasferiti. Applicazione al momento finale L'articolo 4-bis chiarisce poi che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento finale del trasferimento dei beni ai beneficiari, in coerenza con la giurisprudenza consolidata. Questo approccio mira a fornire certezza legale ai contribuenti, consentendo loro di pianificare in modo più efficace le loro strategie patrimoniali e fiscali. Da segnalare la possibilità offerta ai disponenti ed ai trustee di optare per il versamento anticipato dell'imposta, che può essere determinata al momento del conferimento dei beni o all'apertura della successione, offrendo così una maggiore prevedibilità fiscale e finanziaria. Tale opzione, che calcola l'imposta sulla base del valore dei beni al momento del conferimento e tenendo conto della relazione di parentela esistente tra disponente e beneficiario, rappresenta un importante strumento di pianificazione fiscale per i soggetti coinvolti. Coinvolti i trust già istituiti E’ importante sottolineare che la normativa estende le sue disposizioni anche ai trust già istituiti prima dell'entrata in vigore del decreto, assicurando così un trattamento uniforme a tutti i trust. Sarà compito dell'Agenzia delle Entrate stabilire le modalità attuative di questa norma, definendo gli adempimenti a carico dei trustee e dei beneficiari, per garantire una piena conformità alle nuove disposizioni.