Poiché l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, per la sua applicaizone in misura proporzionale in caso di trust è necessario che sin dall’istituzione di quest’ultimo si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni o diritti dal trustee al beneficiario. In caso contrario l’atto va assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa. Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5766 del 3 marzo 2020. IL FATTO Due Srl conferivano ad altrettanti trust il proprio intero patrimonio al fine di realizzare la liquidazione dell’attivo nell’interesse di creditori e soci. Successivamente veniva sciolto il vincolo di destinazione creato con la costituzione di uno dei predetti trust ed i beni riconferiti al patrimonio della società disponente. Per i tre atti suindicati le imposte ipotecaria e catastale venivano liquidate in misura fissa. Con altrettanti distinti atti di rettifica e liquidazione l’Ufficio ricalcolava dette imposte in misura proporzionale, chiedendo la differenza alle contribuenti. Gli atti impositivi venivano notificati anche al notaio rogante (sempre lo stesso in tutti e tre i casi), quale coobbligato in solido, il quale li impugnava ritenendo corretto il proprio operato. I giudici di merito confermavano entrambi l’illegittimità della pretesa erariale. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per Cassazione, ribadendo che gli atti in questione dovevano essere tassati, ai fini del registro, in misura proporzionale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. Preliminarmente i giudici hanno dato atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità (risalente al 2015) favorevole all’Agenzia, che però risultava datato e superato da quello che ormai poteva dirsi consolidato, che portava a conclusioni opposte. Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria, per il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), è necessario che si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza attraverso una stabile attribuzione patrimoniale. Quest’ultima nel trust è invece meramente strumentale: non sussiste infatti un “trasferimento imponibile” nemmeno al momento della dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, atteso che si tratta comunque di un atto meramente attuativo degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. L’atto che invece è oggetto di tassazione, perché vi è effettivo trasferimento di ricchezza, è solo quello successivo ed eventuale di attribuzione finale del bene al beneficiario. In sintesi la costituzione del trust e la sua dotazione patrimoniale sono atti fiscalmente neutri. In ogni caso, ha poi precisato la Suprema Corte, è necessario verificare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario: solo in tale ipotesi, infatti, l’atto è soggetto a tassazione in misura proporzionale, ma non era questo il caso di specie. Il mutamento di orientamento giurisprudenziale è stato motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti nonostante il rigetto del ricorso.