Le contestazioni per il reato di truffa e bancarotta per distrazione possono coesistere. Diversamente da quanto avviene per la bancarotta e l’appropriazione indebita. Non scatta dunque il divieto di "ne bis in idem" nel giudicare l’imputato per il delitto distrattivo, contestato nello stesso procedimento nel quale viene "eccepita" la truffa. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13399 del 27 marzo 2019, accoglie il ricorso del Pubblico ministero, contro la decisione del Tribunale del riesame di considerare il reato di bancarotta fraudolenta assorbito dalla truffa. IL FATTO Nel mirino dei giudici era finito l’amministratore di fatto di una Srl, dichiarata fallita, indagato per truffa e bancarotta per distrazione. Alla base delle incolpazioni provvisorie, l’erogazione di finanziamenti bancari, per quanto riguarda la truffa, ottenuti falsificando i bilanci e i documenti della società, per "camuffare" la reale situazione economica della Srl, e la successiva sottrazione di somme con azioni dolose collegate anche al fallimento, per quanto atteneva la bancarotta. Ad avviso del Pm ricorrente, il Tribunale, non aveva considerato che i fatti illeciti erano diversi. Con le numerose condotte illecite, differenti per natura e cronologicamente successive, non erano stati lesi gli stessi beni giuridici. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I giudici del riesame hanno male interpretato la giurisprudenza della Cassazione (sentenza 25651/2018), che, muovendosi sulla scia delle indicazioni della Consulta (sentenza 200/2016) sul divieto del ne bis in idem, ha escluso il concorso tra i reati di appropriazione indebita, oggetto di una sentenza irrevocabile, e di bancarotta fraudolenta per distrazione, relative allo stesso bene materiale. Il Tribunale ha fatto impropriamente confluire nel solo "disvalore" della truffa, le forme più gravi del reato di bancarotta. Messe in atto abusando intenzionalmente dello strumento societario, per drenare risorse per scopi personali e a danno dei creditori. Che non possono, allo stato degli atti, essere considerati coincidenti con i danneggiati dalla truffa.