L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 519 del 12 dicembre 2019 in tema di trattamento tributario dei buoni-corrispettivo. In particolare, l’interpello tratta dei voucher che presentano le caratteristiche proprie dei "buoni-corrispettivo" di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016. La Direttiva voucher ha modificato la Direttiva IVA prevedendo che i buoni-corrispettivo devono contenere l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di pagamento, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva voucher in quanto non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi. Quanto alle disposizioni normative relative ai buoni-corrispettivo occorre evidenziare che le stesse non comportano deroghe alla disciplina applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ai quali il buono corrispettivo dà diritto ma sono essenzialmente finalizzate a individuare il momento in cui dette operazioni si considerano effettuate. Tale chiarificazione assume rilevanza per l'inquadramento del buono-corrispettivo tra i buoni monouso o tra quelli multiuso. Il "buono monouso" è un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono; a sua volta si dispone che un buono-corrispettivo si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi, a cui il buono-corrispettivo dà diritto. La Direttiva voucher chiarisce che deve essere certo già al momento dell'emissione di un buono monouso il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Quanto alla definizione di "buono multiuso", si prevede che un buono-corrispettivo si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Quindi, la distinzione è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore. In sostanza, assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione. Nello specifico occorre evidenziare che ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. Quanto ai buoni multiuso, la regola generale prevede che la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all'IVA, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA.