Dal 1° luglio 2019 entra in vigore per “commercianti ed assimilati”, quelli con volume d’affari complessivo 2018 superiore a 400.000 euro, l’obbligatoria adozione della nuova disciplina dei Registratori telematici (RT) di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 e del documento commerciale di cui al D.M. 7 dicembre 2016. Il tutto in luogo di scontrini (SC) o ricevute fiscali (RF) e con il superamento dell’obbligo di tenuta del registro corrispettivi. Per gli altri invece - quelli con volume che non supera detta soglia - si parte dal 1° gennaio 2020. La disciplina “è una regola di ordine generale che sostituisce qualunque altra disposizione in essere”, è stato scritto dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 159 del 27 maggio 2019. L’affermazione (apparentemente totalizzante) suscita più di qualche perplessità di coordinamento delle nuove regole sui corrispettivi in “regime di RT” con gli altri istituti e consolidate abitudini del “sopprimendo” (salve le eccezioni) regime SC/RF. Ancorché la possibilità sembri “avallata” nella precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 149 del 21 maggio 2019, i dubbi sussistono, in particolare, sulla possibilità di emettere fattura elettronica, anche in mancanza di esplicita richiesta del cliente, in luogo dell’adozione del RT e rilascio al cliente del nuovo “documento commerciale” (c.d. effetto sostitutivo). Da chiarire in tale ipotesi se i termini di emissione debbano seguire le “vecchie” regole sulla contestualità o possano seguire quelle dell’art. 21 della disciplina sulla fatturazione. Qual è l’effettiva portata della novità? La novità in analisi riguarda i soggetti dell’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente. Premesso che SC e RF sono superati dai nuovi RT, cosa rimane dei principi della “vecchia” disciplina per chi entra (per obbligo o scelta anticipata) nel nuovo regime? Ad analizzare il comma 5 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 viene da rispondere “nulla” laddove si legge che “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica [...] sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale di cui all’art. 12, comma 1, legge n. 413/1991 e al D.P.R. 696/1996”. Affermazione lapidaria che sembra tanto più rafforzata (ma sarà proprio così?) da quella contenuta nella risposta n. 159 in cui l’Agenzia ha precisato che l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 rappresenta una “regola di ordine generale che sostituisce qualunque altra precedente in essere”. Regola che si differenzia, per inciso, dalla disciplina dell’art. 1 sulla fatturazione elettronica “che non ha creato una categoria sostanzialmente nuova o diversa dalla fatturazione ordinaria con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole i relativi chiarimenti precedenti” (Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 7/2019); a tal riguardo, ad esempio, l’obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto del citato art. 1, salvo doverne rispettarne la nuova modalità elettronica laddove la fattura sia emessa per scelta (cfr. circolare n. 14/E/2019, ad esempio, per le cessioni di libri in regime monofasico) e fermo restando che l’utilizzo dei moduli polivalenti ricevuta/fattura fiscale (quelli acquistabili presso le tipografie autorizzate) è “bandito”, per l’utilizzo come fattura, dal 1° gennaio 2019 salvo per i pochi soggetti (minimi, forfetari, etc.) esonerati dalla fatturazione elettronica (Agenzia delle Entrate, FAQ n. 19 del 27 novembre 2018). Tornando all’art. 2 (registratori telematici) fanno tuttavia eccezione alla nuova regola generale, precisa la stessa risposta n. 159, i casi individuati dal D.M. 10 maggio 2019 per i quali sopravvive transitoriamente la vecchia disciplina ossia: - la sola tenuta del registro corrispettivi per le operazioni di cui all’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 già esonerate da SC/RF; - sia emissione della RF o SC sia tenuta del citato registro per quelle esonerate da RT fino al 31 dicembre 2019 perché “marginali” (ossia non superiori all’uno per cento del volume d’affari 2018). Effetto sostitutivo della fattura ad emissione contestuale o anche “dilatata”? La validità dell’effetto sostitutivo della fattura richiesta del cliente prima dell’effettuazione dell’operazione è fuori discussione, sia perché previsto nell’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 (invariato sul punto) sia perché lo ribadisce il citato comma 5 dell’art. 2 che “resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente”. Ma l’effetto sostitutivo funziona anche nel caso di emissione per scelta organizzativa del fornitore? Senza emissione anche del “documento commerciale”, s’intende, ossia in analogia alla dispensa dall’emissione di RF/SC ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 696/1996 purché nel rispetto del principio della contestualità ossia in concomitanza alla cessione del bene o alla ultimazione del servizio (circolare n. 97/E/97 § 4.3). Secondo le affermazioni del citato comma 5 (che letteralmente non richiama anche questo secondo caso) e della risposta n. 159 parrebbe di no; in senso negativo parrebbe deporre anche l’art. 5 del D.M. 7 dicembre 2016 relativo alla disciplina del “documento commerciale a valenza (anche) fiscale” laddove richiama l’applicazione dell’art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 (ossia della fatturazione differita al 15 del mese successivo - o immediataanche “dilatata” entro 12 giorni - sulla base del documento commerciale integrato con CF o P.IVA cliente), in sostanziale continuità con la previsione del comma 3 dell’art. 3, D.P.R. n. 696/1996 (fattura differita sulla base di RF/SC integrati) ma non altrettanto, si può affermare, del citato comma 2 (effetto sostitutivo contestuale, a prescindere dalla richiesta del cliente, senza emissione di RF(SC). Se leggiamo, tuttavia, la precedente (di qualche giorno) risposta n. 149 troviamo che l’Agenzia delle Entrate avrebbe però affermato il contrario (nonostante l’opposto tenore del citato comma 5) ossia che l’obbligo del Registratore Telematico “non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi in base a fattura”. Il caso affrontato - pur in perimetro di art. 22 - è però quello particolare delle colonnine di ricarica per le auto elettriche che, laddove accessibili al pubblico, rappresentano delle vending machines e pertanto, a giudizio di chi scrive, il caso non aiuta più di tanto a capire - questo il dubbio da risolvere inequivocabilmente - se in regime di RT il superamento della previgente disciplina (e in particolare anche del D.P.R. n. 696 come direbbe la norma) determina anche il superamento del rispetto del principio di contestualità, con la conseguenza che, laddove fosse confermata la possibilità di emettere solo fattura al posto del documento commerciale, significherebbe che potrebbe essere emessa anche a distanza di giorni dalla cessione o ultimazione del servizio (secondo le tempistiche dell’art. 21, comma 4). Poiché risulta però difficile immaginare che il fisco del nuovo corso arrivi ad ammettere “tolleranza” per l’uscita di un cliente da un negozio (o da un bar) senza il nuovo “documento commerciale” (oppure una fattura contestualmente trasmessa al SdI con consegna, nel B2C, anche della copia analogica), a giudizio di chi scrive si può concludere che - nelle more di chiarimenti inequivocabili - è assolutamente prudente applicare il criterio della contestualità in continuità con la disciplina del “vecchio” D.P.R. n. 696 che, quindi, così tanto superato, non sembra. Corrispettivi non riscossi I Registratori Telematici consentono di indicare nel documento commerciale che il corrispettivo non è riscosso. Nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 182017/2016 c’è scritto che “i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota”. Cosa significa? Che - ai fini delle precompilate - il fisco terra comunque sempre conto anche, nel caso dei servizi, dei corrispettivi non incassati? La cosa non appare molto corretta, quantomeno per i servizi non riscossi, giacché si ricorda che con il “vecchio” regime nel caso di corrispettivo non riscosso (a fronte di prestazione ultimata o bene consegnato) va emessa comunque la RF/SC con indicazione “corrispettivo non riscosso” e nel momento del successivo incasso, nel caso di prestazioni di servizi, va emessa nuova RF e l’IVA va versata con riferimento a quest’ultima (momento di effettuazione). Faceva eccezione, se vogliamo, il caso della Fattura/RF (non più ammesse dal 2019 per chi è obbligato alla FE) per via dell’effetto anticipatorio dell’art. 6, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (C.M. 15 del 23 luglio 1993 § 2.2.). Libera alternativa scontrino e ricevuta fiscale La disciplina è prevista dall’art. 1, D.P.R. n. 696/1996 e rimane però applicabile (su questo pare non ci siano dubbi) solo per i contribuenti per i quali non vige l’obbligo di adottare i RT (eventualmente anche per effetto degli esoneri del D.M. 10 maggio 2010) e comunque non scelgono l’adozione facoltativa anticipata (anticipazione ammessa purché in modo non promiscuo, come precisato anche nella risposta a interpello n. 201 del 21 giugno 2019). Le regole confermate Concludiamo, infine, con una breve sintesi di ciò che della vecchia disciplina del D.P.R. n. 696 risulta invece in qualche modo inequivocabilmente riproposto anche nella disciplina dei nuovi corrispettivi telematici. Regola Regime RF/SC Nuovo regime RT Documento certificativo integrato con CF o P.IVA ai fini della deducibilità II.DD. (esclusa validità per detrazione IVA) Scontrino fiscale “parlante” e ricevuta fiscale “integrata”, ai fini della deducibilità II.DD. sono espressamente disciplinati dall’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 696/1996 In regime di RT l’emissione del “documento commerciale con validità anche ai fini fiscali” (ossia integrato con CF o P.IVA cliente) è espressamente prevista dall’art. 5 del D.M. 7 dicembre 2016 e quindi la disciplina trova continuità Documento certificativo integrato con CF o P.IVA ai fini della fatturazione differita di cui all’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 È espressamente prevista dall’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 696/1996 Come sopra e quindi il documento vale per la fatturazione differita e, si ritiene, anche per quella immediata a trasmissione entro 12 giorni. Si ricorda al riguardo che, come precisato nella FAQ delle Entrate n. 45/2018, vanno indicati in FE anche i riferimenti del documento commerciale