All’esito della consultazione pubblica avviata il 12 aprile 2019 e conclusasi il successivo 26 aprile, è stato emanato il D.M. 10 maggio 2019 che individua specifici casi di esonero dall’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è obbligatoria: - a partire dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400 mila euro; - a partire dal 1° gennaio 2020, anche per i contribuenti con volume d’affari inferiore a 400 mila euro. Operazioni esonerate in via permanente In attuazione di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 il D.M. 10 maggio 2019 elenca una serie di operazioni per le quali si prevede l’esonero dall’adempimento degli obblighi in questione. Si tratta, in particolare, di: a) operazioni escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e dell’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione); b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli nonché di bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; c) operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale. Nota bene Con riferimento a tale caso di esonero, limitato alle tratte internazionali, nella Nota di Aggiornamento di maggio “Trasmissione telematica dei corrispettivi - Casi di esonero”, Confindustria ha sollevato profili critici sulla possibile disparità di trattamento che può rinvenirsi tra medesime operazioni. In particolare, Confindustria rileva come la stessa cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata a bordo durante la tratta di percorrenza nel territorio nazionale, potrebbe essere interessata o meno dall’esonero in ragione della destinazione finale del mezzo. Operazioni esonerate fino al 31 dicembre 2019 Il D.M. 10 maggio 2019 prevede l’esonero dagli adempimenti fino al 31 dicembre 2019 per specifiche operazioni: - operazioni collegate e connesse a quelle esonerate di cui alle lettere a) e b); Nota bene Nella Nota di Aggiornamento, Confindustria precisa che il riferimento alle operazioni “collegate o connesse” richiama sia le operazioni effettuate dall’impresa in forza di contratti di natura pubblicistica sia le operazioni distinte e indipendenti ma che presentano aspetti di similarità rispetto all’attività principale. - operazioni soggette a certificazione fiscale, ai sensi dell’art. 22 del decreto IVA, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018. Per tutte le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica vige l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi. Le operazioni collegate e connesse e per quelle effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale - oltre ad essere annotate, devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. I soggetti che effettuano le operazioni esonerate possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Esonero per esercenti impianti di distribuzione di carburante Il D.M. 10 maggio 2019 prevede che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessioni di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno 2018. Tali operazioni continuano, pertanto, ad essere assoggettate all’obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi. L’esercente l’impianto di distribuzione di carburante ha comunque la facoltà di scegliere se effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Passaggio graduale verso la trasmissione telematica dei corrispettivi Il D.M. 10 maggio 2019 sancisce il carattere provvisorio degli esoneri sopra descritti rinviando a successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali verranno meno in via definitiva gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Come chiarito nella Relazione illustrativa al decreto, l’obiettivo della normativa in commento è infatti quello di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), per garantire una omogenea modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.