È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 il D.M. 10 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sugli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri, scontrino elettronico, per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate. L’art. 1 del nuovo decreto prevede che l’obbligo di memorizzazione elettronica telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: - alle operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra cui rientrano i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione; - alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; - fino al 31 dicembre 2019, a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate nelle prime due ipotesi; nonché alle operazioni marginali rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l’emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’un per cento del volume d’affari dell’anno 2018; - alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali, come ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali o a bordo di aereo o treno con trasporto internazionale. In ogni caso queste operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi ed è possibile effettuare comunque la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Come chiarito all’art. 3 gli esoneri individuati hanno un carattere provvisorio, poiché con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno. Infine, l’art. 2 dello stesso decreto prevede che per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici rimane ferma la normativa che impone già la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.