Trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie: pubblicato il decreto

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021

Mef – Decreto 19 ottobre 2020


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto 19 ottobre 2020 del Mef, rubricato “Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”.

In particolare, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi anche dei seguenti ulteriori dati:

a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
c) indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

Al fine di consentire al cittadino l’eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS comunicano, mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi mediante la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS trasmettono i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l’Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La trasmissione dei dati è effettuata:

a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

La trasmissione dei dati assolve agli obblighi di cui:

a) alla dichiarazione dei redditi precompilata;
b) alla trasmissione dei dati delle fatture;
c) alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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