Trasferimento al Runts in corso, salvo il cinque per mille

Gli enti, terminata la trasmigrazione, dovranno accedere al portale per accreditarsi ai fini del beneficio

Con un avviso pubblicato sul proprio sito, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa che gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Registro nazionale Terzo settore, già inclusi nell’elenco permanente degli ammessi alla ripartizione del 5‰ dell’Irpef, saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel Registro.

Gli stessi enti, precisa la nota, sono comunque invitati, una volta ottenuto il provvedimento di iscrizione all’esito della trasmigrazione, di entrare nella piattaforma del Runts e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’Iban per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria. L’accreditamento, specifica il ministero, è necessario per ricevere le somme assegnate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Andando a ritroso, il precedente avviso del 31 marzo 2022 ha definito le “mosse” per procedere con l’accreditamento ai fini del 5 per mille.

Il Runts, attivo dal 23 novembre 2021, è il registro telematico istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previsto dall’articolo 45 del Codice del Terzo Settore, in un’ottica di digitalizzazione e di fruibilità dei servizi, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità delle informazioni. L’iscrizione consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (Ets) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (Odv), Associazione di Promozione sociale (Aps), Ente Filantropico, Rete Associativa, consente, inoltre, di beneficiare di agevolazioni fiscali e di accedere al 5 per mille dell’Irpef. Le procedure di iscrizione, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del Runts sono definite dal Dm n. 106 /2020 e dai relativi allegati.

Gli enti già presenti nell’elenco non dovranno aggiungere altre informazioni o richieste perché hanno espresso la loro adesione al beneficio in fase di iscrizione anche se la chance non è persa. È, infatti, sempre possibile chiedere l’accreditamento entro il 10 aprile di ogni anno, che nel 2023 diventa 11 aprile visto che il termine ordinario coincide con una festività.

Per le Onlus iscritte al 21 novembre 2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle entrate, il vincolo per cui possono beneficiare della ripartizione dell’Irpef soltanto gli iscritti del Terzo settore riportati nel Runts ha effetto dal terzo anno successivo a quello di operatività dello stesso Registro e, quindi, dal 2024. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 tali organizzazione potranno usufruire del contributo secondo quanto stabilito dal Dpcm 23 luglio 2020 per gli enti di volontariato. Di conseguenza, le Onlus di nuova istituzione o non iscritte nell’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia lo scorso 7 marzo, per entrare nell’elenco dei beneficiari del 5‰, devono presentare domanda in via telematica alle Entrate entro l’11 aprile 2023 visto che il 10 aprile  è festivo.