A distanza di oltre 18 mesi dalla pubblicazione da parte del Committee on Fiscal Affairs del “non-consensus discussion draft”, l’OCSE ha pubblicato la prima guida sulle transazioni finanziarie. Per tale ragione, la Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions rappresenta un passo significativo nel generale processo di sviluppo delle Linee Guida sul Transfer Pricing rilasciate nel 2017 dall’OCSE. Il documento, suddiviso in 5 sezioni, riqualifica il concetto di “accurate delineation” in materia di transazioni finanziarie, in relazione alle operazioni che coinvolgono i gruppi multinazionali (cd. MNE-multinational enterprises group). Particolare attenzione, inoltre, è dedicata agli aspetti legati alla gestione della tesoreria, al cash pooling, alla copertura del rischio, alle garanzie finanziarie nonché alle assicurazioni vincolate. Infine, gli ultimi paragrafi, affrontano in maniera accurata la determinazione dei rendimenti cd. risk free e risk-adjusted. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: principali novità La sezione “B” della Guida riqualifica il concetto di accurate delineation in materia di transazioni finanziarie e stabilisce i principi da applicare al fine di: - valutare le circostanze in cui un’operazione possa essere considerata finanziamento infragruppo ovvero alla stregua di altre tipologie di pagamento non remunerato quali, ad esempio, conferimenti al capitale azionario; - delineare correttamente i fattori che, alla luce dell’arm’s lenght principle, influenzano i rapporti infragruppo dei gruppi multinazionali al fine di identificare quali operazioni debbano essere considerate commercial e quali, invece, financial: a tal proposito si deve tenere conto, tra le altre cose, delle condizioni contrattuali della transazione, delle funzioni svolte dalle parti coinvolte e dei rischi assunti; - predisporre un’analisi funzionale delle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni finanziarie. Sul punto la Guida stabilisce che i fattori da tenere in considerazione devono riguardare, tra gli altri: l’accordo contrattuale che regola l’operazione tra le parti, il contesto in cui la transazione finanziaria viene posta in essere nonché il comportamento assunto dai soggetti coinvolti nell’operazione in relazione alla natura, allo scopo, all’importo del finanziamento e al piano di rimborso ad esso correlato. La seconda parte della Guida fornisce indicazioni relative alla corretta applicazione dei principi contenuti nella sezione D.1 delle Linee Guida OCSE del 2017 sul transfer pricing, in materia di transazioni finanziarie. Descrive, ad esempio, quali sono gli aspetti rilevanti all'interno di un gruppo multinazionale legati alla gestione della tesoreria, ai finanziamenti infragruppo e alla copertura del rischio. In particolare, si precisa che: - la funzione di tesoreria dipende dalla struttura del gruppo MNE e dalla complessità delle operazioni poste in essere dallo stesso gruppo. Il livello di centralizzazione, inoltre, è direttamente influenzato dalle business strategies del gruppo; - nei finanziamenti infragruppo è opportuno considerare la prospettiva di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione. Si deve tenere conto, inoltre, del grado di affidabilità creditizia, del rischio di credito, delle circostanze economiche nonché, ai fini dell’applicazione del principio dell’arm’s lenght, del merito creditizio. Quest’ultimo, infatti, è uno dei principali fattori presi in considerazioni dai finanziatori indipendenti. Inoltre, affinché la transazione finanziaria possa essere considerata conforme al principio di libera concorrenza, la Guida afferma che la determinazione dei tassi di interesse deve essere effettuata mediante l’applicazione del metodo del confronto di prezzo (CUP); - con riferimento al cash pooling, ai fini dell’accurate delineation, occorre fare riferimento non solo alle circostanze relative alla cassa trasferita (cd. balances transferred) ma, anche, al contesto entro cui gli accordi vengono stipulati. I guadagni del cd. cash pool leader devono dipendere dalle funzioni da questo svolte ai fini dell’operazione e dai rischi assunti per facilitare o permettere l’accordo di cash pooling; - per quanto concerne le garanzie è bene procedere ad una suddivisione delle stesse a seconda dei benefici tratti dal garantito. A tal proposito, se la garanzia apporta un miglioramento delle condizioni del beneficiario tramite un incremento del merito creditizio e una riduzione dei costi di finanziamento, ai fini dell’arm’s lenght, dovrà applicarsi il metodo del confronto del prezzo. Qualora, invece, la garanzia consente al beneficiario di aumentare la sua capacità di indebitamento, sarà opportuno rideterminare il debito contratto. Il rimanente importo, conseguentemente, dovrà essere qualificato come capitale conferito dal garante; - le operazioni di assicurazione e riassicurazione poste in essere dalla cd. captive insurance (vale a dire la compagnia di assicurazione o riassicurazione di proprietà del gruppo, non attiva e non operante nel business delle assicurazioni) sono disciplinate alla lettera E della Guida. A tal riguardo, il documento pone attenzione sulla questione del passaggio del rischio tra i soggetti coinvolti nell’operazione e individua diversi indicatori volti a qualificare la transaction alla stregua di un’attività di assicurazione o riassicurazione; - ai fini della determinazione dei tassi di rendimento risk-free (a tasso zero) e risk-adjusted (a tasso commisurato al rischio) devono essere presi in considerazione, tra gli altri fattori, il costo del finanziamento sostenuto dal finanziatore in relazione alla sua attività di finanziamento nonché i rischi assunti dalla parte finanziata in relazione all'utilizzo dei fondi. Considerazioni conclusive La “Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions” assume notevole importanza strategica considerato che, per la prima volta, con essa vengono definiti in modo puntuale aspetti relativi ai prezzi di trasferimento, che fino ad ora risultavano poco chiari. Per tale ragione, sebbene il documento sulle operazioni finanziarie infragruppo fornisca mere indicazioni sui principi da applicarsi, rimettendo a ciascun Paese la possibilità di implementare la disciplina normativa dei prezzi di trasferimento delle transazioni finanziarie, i gruppi multinazionali che effettuano simili operazioni dovranno valutare se le loro attuali politiche sui prezzi di trasferimento sono conformi alle nuove linee guida.