Transfer pricing: chiarimenti sulla ripartizione dell’onere probatorio
In tema di transfer pricing spetta all’Agenzia delle Entrate di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre al contribuente spetta l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali
Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi