Transfer pricing: chiarimenti sulla ripartizione dell’onere probatorio

In tema di transfer pricing spetta all’Agenzia delle Entrate di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre al contribuente spetta l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali

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