Ctr Lombardia - Sentenza n. 928/20/2019 Le perdite per periodi prolungati conseguite da una società che appartiene a un gruppo multinazionale possono essere genuine. È da rigettare la tesi dell’ufficio che individua genericamente un servizio intercompany “nascosto”, anche perché il contribuente ha dimostrato le ragioni economiche dei risultati negativi. Il principio arriva dalla sentenza n. 928/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (presidente Malaspina, relatore Ramondetta). IL FATTO La controversia nasce da una contestazione per violazione della normativa relativa ai prezzi di trasferimento in capo a una società operante nel settore farmaceutico per gli anni 2010, 2011 e 2012. La contribuente era stata in perdita operativa per un periodo di tempo prolungato (dal 1997 al 2013), mentre il bilancio consolidato di gruppo era in utile. A parere dei verificatori la presenza della società in Italia era giustificata dalla volontà del gruppo di mantenere il profilo internazionale per cui la contribuente svolgeva una funzione di marketing a favore della holding per consentire al gruppo stesso di avere visibilità e presenza nel mercato italiano. Da qui nasceva la contestazione per la mancata remunerazione del servizio di marketing intercompany. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA I giudici di merito hanno rigettato il ricorso dell’ufficio, confermando la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. A parere dei giudici l’agenzia delle Entrate aveva costruito su base presuntiva una prestazione di servizi infragruppo senza nulla provare, mentre al contrario la società aveva fornito già in sede di verifica ampie evidenze documentali con riferimento all’evoluzione gestionale e alla peculiarità del mercato farmaceutico che presentava una stazionarietà collegata alla riduzione forzosa dei prezzi dei farmaci, oltre alle difficoltà di competere con i gruppi di maggiori dimensioni. In aggiunta anche le politiche governative sui prezzi dei farmaci contribuivano a spiegare le perdite (sul punto si veda il capitolo 1.132 delle Linee guida Ocse). La sentenza interpreta correttamente le Linee guida. Anche se l’Ocse (paragrafo 1.130) prevede che «... l’impresa in perdita potrebbe non ricevere una remunerazione adeguata dal gruppo multinazionale del quale fa parte in relazione ai benefici derivanti dalle sue attività ...» non vi è alcun automatismo che implichi lo svolgimento di un servizio intercompany in caso di risultati negativi. Anzi, l’Ocse riconosce espressamente al capitolo 1 che l’analisi sui prezzi di trasferimento deve in primis «identificare le relazioni commerciali e finanziarie tra le imprese associate e le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti che caratterizzano dette relazioni in modo da delineare in maniera accurata la transazione ...». Anche al capitolo 7 si conferma che è fondamentale l’effettiva individuazione dei servizi prestati. Tali analisi non erano state svolte dall’ufficio, mentre il contribuente aveva ampiamente dimostrato le ragioni della perdita. Peraltro, secondo la Cassazione, il fatto ignoto deve essere la conseguenza più probabile del fatto noto (sentenza 23079/2005) e dalla perdita pare improbabile desumersi l’esistenza di un servizio. Per questi motivi correttamente la sentenza ha rigettato la contestazione.