Alle Sezioni unite della Cassazione sciogliere il nodo se a corrispondere la Tosap sia la società concessionaria dello spazio pubblico o sia, invece, l'affittuario che attraverso appositi impianti utilizzi concretamente la struttura e ne tragga quindi un beneficio economico. Questo è quanto emerge dall'ordinanza interlocutoria n. 2008 del 24 gennaio 2019. Il Dlgs 507/1993 Nella ordinanza viene ripetuto più volte come in materia non ci sia un'uniformità di giudizio, legata fondamentalmente a una legislazione incompleta. A tal proposito l'articolo 39 del Dlgs 507/1993 prevede che “la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispetto del territorio”. E' facile notare come sul soggetto effettivamente titolare della Tosap ci sia una vuoto normativo piuttosto evidente. E allora i Supremi giudici sono venuti in soccorso rifacendosi ad alcune precedenti pronunce di legittimità. Viene richiamata, infatti, la sentenza n. 11882/17 secondo cui la soggettività passiva dell'imposta è da imputare esclusivamente all'affittuario in quanto utilizzatrice del suolo, attraverso i cavi, gli impianti e le condutture e in quanto azienda fornitrice di un servizio ai fini propri, anche se rivolti a una platea di utenti. Un orientamento più datato A fronte di questo orientamento recente, tuttavia, va rammentato anche una giurisprudenza più datata (Cassazione, sentenza n. 9695/05) secondo cui “a norma dell'articolo 39 del Dlgs 507/1993 obbligato al pagamento della Tosap dovrebbe essere solo il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione dell'occupazione. E l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori per i quali è stata chiesta l'autorizzazione e l'effettiva occupazione dell'esecuzione del suolo pubblico per i quali è stata chiesta l'autorizzazione e l'effettiva occupazione del suolo pubblico da parte dell'impresa appaltatrice non rilevano se non nel senso di una eventuale responsabilità solidale dell'impresa quale occupante di fatto. La parola ora alle Sezioni unite per dirimere una giurisprudenza non univoca in materia.