Il ticket sanitario rappresenta il “contributo” dei cittadini al costo delle prestazioni di cui fruiscono: visite specialistiche, esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, prestazioni eseguite al pronto soccorso non urgenti (codici bianchi), prestazioni riabilitative e cure termali. Non è invece previsto un ticket per le attività di prevenzione, per i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero (ordinario o diurno), per le protesi e per gli ausili destinati alle persone con disabilità. Niente ticket nemmeno per le attività dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. Per le prestazioni di assistenza ambulatoriale (visite specialistiche, prestazioni terapeutiche, esami strumentali e di laboratorio) il ticket per l’assistito è pari alla tariffa della prestazione fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che beneficiano di esenzione). Il ticket costituisce quindi una obbligazione inserita in un rapporto sinallagmatico, correlata al tipo di prestazione erogata ed alla tariffa applicata. Per l’effetto, sarebbe esclusa la natura tributaria del ticket sanitario, non ricorrendo i presupposti dell’obbligazione tributaria. In tal senso di espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 21961 del 2021. Ne consegue che la giurisdizione in materia di ticket sanitario apparterebbe al giudice ordinario. Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania è di diverso avviso. I Giudici partenopei ritengono infatti che la questione “giurisdizione” sia collegata al grado di corrispettività della prestazione sanitaria richiesta in rapporto a quella economica (ticket) dovuta dal cittadino. Il ticket sanitario, giova ricordare, trova la sua causa nell’esigenza di evitare l’uso inappropriato dei regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni (art. 1 D.lgs. n. 124/1998), sicché la previsione di una contribuzione alla “quota limitata di spesa”, pur denotando una corrispettività tra prestazione patrimoniale imposta al cittadino e attività sanitaria svolta in suo favore, consentirebbe di escludere un rapporto sinallagmatico tra le due contrapposte prestazioni. Inoltre – ci ricordano i giudici partenopei – l’articolo 7 del richiamato Decreto 124/1998 qualifica il gettito ottenuto dai ticket come “concorso alle disponibilità finanziarie complessive del Servizio Sanitario Nazionale”, rimarcando la natura latu sensu “tributaria” di tale forma di prestazione che è imposta per legge al cittadino che richiede determinate prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione patrimoniale richiesta al cittadino, par d’uopo ricordare, ha una ratio ben precisa: contribuire alle spese sostenute dallo Stato per lo svolgimento di attività istituzionali nell’interesse della collettività, che è la funzione propria dei tributi. Pertanto, secondo la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania (sentenza n. 5479 del 6 ottobre 2023), le controversie riguardanti i ticket sanitari rientrano nella giurisdizione tributaria.