Durante il regime di transizione dell’applicazione delle imposte TARSU, TIA1 e TIA2, gli enti locali possono continuare ad applicare l’imposta in fase di sostituzione. Tuttavia all’indomani della soppressione e in assenza di una differente volontà normativa, è illegittima l’eventuale pretesa fiscale ivi fondata a titolo di mero corrispettivo. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11212 dell'11 giugno 2020. IL FATTO Un Comune con una delibera istituiva la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1), in seguito alla quale veniva notificato ad una contribuente un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta. Avverso detto provvedimento la difesa proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, nel quale eccepiva l’illegittimità della pretesa, sul presupposto dell’imminente sostituzione della stessa dalla TIA2. I giudici di primo grado ne accoglievano le doglianze, ma la decisione non veniva confermata in secondo grado dai giudici di appello. Questi ultimi, infatti, in totale riforma della sentenza, dichiaravano legittima l’istituzione del nuovo tributo da parte del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso in Cassazione, per ivi sentire accogliere le proprie doglianze. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che nel regime transitorio generato dalla modifica delle disposizioni normative, gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l’istituzione della nuova tariffa entro la fine della fase di transizione. Quest’ultima, però, chiarisce la Corte, non comporta l’immediata abrogazione della relativa disciplina e come tale i Comuni interessati potevano continuare ad applicare la precedente imposta, ma è loro precluso passare alla tariffa del Decreto Ronchi (TIA1), nella fase di sostituzione con la (TIA2), al solo fine di ottenere un corrispettivo. In altre parole, nessun regime transitorio, legato all’istituzione della TIA1, poteva rimanere in vigore, all’indomani della soppressione della tassa. Nel caso oggetto d’esame, il Comune notificava alla contribuente l’avviso di accertamento, per il recupero a tassazione della TIA1 quale corrispettivo, nel periodo in cui la suddetta stava per essere sostituita dalla TIA2. Da qui l’accoglimento del ricorso.