Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129. Ambito soggettivo I destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie: - alla prima appartengono gli enti del terzo settore e più precisamente: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS; - nella seconda categoria rientrano le imprese. Diversi sono gli obblighi che ne derivano dall’appartenere all’una o all’altra categoria, infatti, mentre i soggetti rientranti nella prima categoria hanno l’obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00, per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. Misure di trasparenza Nel sistema delle erogazioni pubbliche le misure introdotte in materia di trasparenza hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare: - l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli; - la decorrenza dei nuovi obblighi informativi; - l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione. Tali aspetti sono stati affrontati dal Consiglio di Stato e, il parere n. 1449/2018 reso è finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative. In tale parere è evidente che: - spetta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme. In tal caso gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, e il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l'utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l'osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz'altro quelli di accountability; - la nuova disciplina sia applicabile solo dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018; - la sanzione restitutoria in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi. Il Ministero nella sua circolare puntualizza ancora che: - in merito alla cooperativa sociale, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria; - in merito all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono; - in merito al limite di € 10.000,00, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, esso deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta per gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00. Pubblicazione sui siti internet I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare gli elementi informativi sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico. In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.