Nell’attività di controllo svolta dall’amministrazione si possono distinguere verifiche esterne, seguite o comunque avviate presso la sede del contribuente, e verifiche “a tavolino” svolte negli uffici finanziari. I controlli esterni La prima tipologia (controlli esterni) segue ormai un iter abbastanza standardizzato dal 2013, dopo una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (18184/2013). Questa pronuncia, a cui sono seguite altre anche delle Sezioni Unite, ha risolto a favore del contribuente una lunga diatriba sul diritto di effettuare osservazioni nei successivi 60 giorni dal termine del controllo. In altre parole, si tratta della possibilità di svolgere un contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, con la conseguente illegittimità dell’atto che non rispetta tali regole. Garantito il contraddittorio preventivo In precedenza l’amministrazione era convinta che non fosse censurabile il provvedimento impositivo “accelerato”. Ad analoghe conclusioni sono poi giunte numerose sentenze della Cassazione per le ipotesi in cui una volta eseguito l’accesso presso la sede del contribuente i verificatori proseguano il controllo nei propri uffici. Secondo i giudici di legittimità, una volta svolto l’accesso, il diritto va garantito anche se il controllo prosegue altrove. L’unica deroga ora ammessa al rispetto di tale termine sono le ragioni di urgenza. Senza effetti il rischio di decadenza A questo proposito varie sentenze di legittimità hanno anche chiarito che non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica. Ne consegue che l’atto impositivo emesso prima della decorrenza dei 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, motivato dall’urgenza della decadenza del potere di accertamento, è illegittimo. La Cassazione ha cioè evidenziato che una cattiva gestione amministrativa da parte di uffici e Guardia di finanza non può comportare una lesione dei diritti del contribuente. I controlli a tavolino Ben più complessa, invece, è la situazione sulle altre più numerose tipologie di controllo a tavolino, in cui l’amministrazione svolge comunque un’attività ispettiva, ma non essendosi recata nella sede del contribuente ritiene che il termine dei 60 giorni non debba essere osservato. In virtù di tale convincimento spesso l’attività di controllo non si conclude con un verbale, ma direttamente con la notifica dell’atto impositivo. La scelta delle Sezioni Unite Le Sezioni Unite (sentenza 24823/2015) al riguardo hanno ritenuto che anche per i controlli a tavolino, se le contestazioni sono relative ai tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l’invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia previsto per legge e quindi in ipotesi di controlli a tavolino è da escludere. Le novità del 2020 A partire dalla seconda metà del prossimo anno questa importante differenziazione per i controlli a tavolino (tributi armonizzati e non armonizzati) verrà meno in conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove regole sul contraddittorio. Il decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019), ha infatti depotenziato il principio del contraddittorio preventivo. Basti pensare che saranno esclusi tutti gli atti di accertamento parziali anche se riguarderanno tributi armonizzati come l’Iva. E, a oggi, la pressoché totalità degli accertamenti dell’Amministrazione sono di tipo «parziale». All’orizzonte gli accertamenti esecutivi Il nuovo anno poi, salvo modifiche dell’ultima ora, sarà caratterizzato dall’ulteriore novità in tema di accertamento, rappresentata dall’introduzione anche per i tributi locali dei cosiddetti accertamenti esecutivi. Questa previsione comporta che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. L’immediata esecutività di questi atti, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l’ingiunzione fiscale, riguarderà tutti i provvedimenti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano anche le entrate patrimoniali con esclusione delle multe previste dal Codice della strada.