Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed degli esperti contabili, con l’informativa n. 6 del 18 gennaio 2019, ha reso note le risultanze dei quesiti posti all’INPS nel corso dell’incontro del Tavolo Tecnico che si è svolto il 21 novembre 2018. Sanzioni 407/90 Nei casi di revoca delle agevolazioni contributive relative all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, conseguite all’accertamento da parte dell’INPS della mancata conservazione dello stato di disoccupazione del lavoratore, il datore di lavoro opera un legittimo affidamento, poichè di esso non incombe alcun onere di verificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato di disponibilità al lavoro, né tanto meno la veridicità dello stato di disoccupazione dei soggetti che assume. Dette verifiche infatti sono di competenza esclusiva dei CPI che hanno il compito di verificare l’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione sulla base delle comunicazioni previste dall’art.4-bis (comunicazioni di assunzioni, cessazione, trasformazione e proroga). Il beneficio previsto dal d.lgs. n. 407/90 è subordinato alla dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego e dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro. Dunque, il datore che riceve il certificato di stato occupazionale ha ben ragione di fare legittimo affidamento sulla veridicità del contenuto dello stesso. L’Istituto, dopo aver ribadito la debenza della contribuzione previdenziale ordinaria, si è riservato un approfondimento della problematica finalizzato alla valutazione della possibilità di applicare in luogo della sanzione per omissione contributiva il solo tasso di interesse legale. Contributo di licenziamento Riguardo i casi di cessazione del contratto a tempo determinato diversi da quello della scadenza naturale del termine, ad esempio per recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, siano essi per giusta causa o ante tempus, è esclusa l’applicazione del “Ticket di licenziamento”, in quanto la normativa istitutiva del contributo riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Bonus Sud L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è applicabile a patto che il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Il Cndcec ha chiesto se il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro, con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione che si intende agevolare, può dirsi verificato anche qualora fra le parti si sia stipulato un contratto di lavoro intermittente in relazione al quale il datore di lavoro non ha mai chiamato il lavoratore. Nel caso invece di ipotesi di prestazione di attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (o della durata di almeno sei mesi) le cui chiamate effettive non superino cumulativamente la durata di sei mesi nel periodo considerato. L’INPS non concorda e ribadisce che in nessuno dei due casi è possibile godere dell’incentivo. Sempre in materia di Bonus Sud, è previsto che l’assunzione incentivata deve essere effettuata nel rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine, non abbia dichiarato per iscritto la propria espressa volontà di usufruire del diritto di precedenza. Il datore di lavoro può beneficiare delle agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine, solo qualora siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato in mancanza dell’espressa volontà del lavoratore, riportata per iscritto, di usufruire del diritto di precedenza. Infortunio con doppio rapporto di lavoro Con riferimento al caso di un lavoratore intermittente titolare di due rapporti di lavoro a chiamata con due diversi datori di lavoro che riceva nello stesso giorno la chiamata da parte di entrambi i datori di lavoro e che si infortuni in itinere trasmettendo certificato del pronto soccorso, l’INPS fa presente che che anche gli altri datori di lavoro dell’infortunato devono trasmettere la denuncia infortuni e considerare l’assenza come infortunio (compreso la carenza) e non malattia.