Il decreto fiscale 2020 (art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019, inserito in sede di conversione) contiene una novità in materia di tassa sui rifiuti (TARI) di interesse ai fini del calcolo della tassa per gli studi professionali. La nuova disposizione modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. La modifica dovrebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali. I criteri per il calcolo della TARI L’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune - nella commisurazione della tariffa della TARI - tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, l'art. 6 del regolamento stabilisce che: “1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1”. Nei punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 sono indicate le varie categorie produttive con i relativi intervalli, costituiti dai coefficienti presuntivi minimi e massimi di produzione dei rifiuti. Gli intervalli sono, quindi, importanti ai fini del calcolo della tariffa della TARI. Il calcolo per gli studi professionali Prima della modifica, gli studi professionali erano collocati nella categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. In un'altra categoria erano inserite “banche ed istituti di credito”. Nelle tabelle dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non sono collocati i vari raggruppamenti di attività. Ad ogni raggruppamento è assegnato un Kc - Coefficiente potenziale di produzione basato su tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) con valori massimi e minimi. Dalla lettura di queste tabelle si evince che la categoria “uffici, utenze, studi professionali” esprime valori minimi e massimi (e per le tre aree geografiche) superiori a quelli della categoria “banche ed istituti di credito”. Kc Coefficiente potenziale produzione Attività per comuni > 5000 abitanti NORD CENTRO SUD min max min max min max Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 Kc Coefficiente potenziale produzione Attività per comuni fino a 5000 abitanti NORD CENTRO SUD min max min max min max Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 0,76 1,09 0,90 1,05 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,48 0,53 0,44 0,63 L'art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 dispone che: “1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”; b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali””. La modifica consiste, quindi, nell’eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” in cui erano contenuti, per inserirli nella categoria che attualmente riguarda “banche ed istituti di credito”. Poiché i coefficienti massimi previsti dai citati punti 4.3 e 4.4 per la categoria “banche ed istituti di credito” sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, lo spostamento in questione sembrerebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali. Da quando decorrono le novità Oltre al contenuto dell'art. 58-quinquies, innanzi riportato, il legislatore nulla dice ai fini dell'attuazione delle relative disposizioni. La legge di conversione del decreto fiscale 2020 (legge n. 157/2019) è entrata in vigore il 25 dicembre 2019. In assenza di specifiche disposizioni si ritiene che il Comune è tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a prendere atto della novità normativa e ad apportare le conseguenti correzioni nella misura della tariffa TARI dovuta dagli studi professionali. Riteniamo che non sia neessaria alcuna attività, a questo proposito, da parte degli studi professionali.