Nel DDL Bilancio è stata inserita una disposizione normativa che prevede la tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile che ha beneficiato del Superbonus. Fondamentalmente l’Erario sta facendo pagare le tasse sull’arricchimento avuto dalla vendita di un immobile che è stato ristrutturato con il Superbonus 110%, la ratio della norma va ricercata nel fatto che il contribuente ha già ristrutturato casa a spese dell’Erario, ora si vuole tassare quindi il guadagno che questi otterrebbe dalla vendita dell’immobile dovuto al suo maggior valore per gli interventi effettuati. L’art. 18 del DDL Bilancio 2024 infatti dispone la modifica degli articoli 67 e 68 del TUIR prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza in caso di cessione di immobile, che ovviamente andrà tassata, il tutto a decorrere dal 2024. Il nuovo tenore dell’art. 67 lettera b-bis): - le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; all’art. 68 comma 1 troviamo invece il seguente disposto: - Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La tassazione della plusvalenza prevede un’aliquota di imposta sostitutiva del 26% e andrebbe applicata ai casi in cui la cessione dell’immobile avvenga prima dei 10 anni dalla fine dei lavori del Superbonus 110%. Da ciò restano esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione. Inoltre, si precisa nella norma in argomento, affinché sia imponibile la plusvalenza realizzata, il Superbonus 110% deve essere stato fruito sottoforma di sconto in fattura o cessione del credito, non rilevando quindi il caso in cui sia stato portato in detrazione in dichiarazione dei redditi. Ulteriore precisazione, per gli immobili acquisiti o costruiti da oltre 5 anni è prevista una rivalutazione Istat del costo di acquisto o costruzione.