Con la risposta n. 146 del 9 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e misura agevolativa applicabile in presenza di errata fatturazione con sconto in fattura. In tema di detrazioni l'Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che «(...) per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto "integrale" in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore» (così la risposta n. 1, pubblicata il 5 gennaio 2024). Va aggiunto, che «la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SdI [...]». Al riguardo, con la risposta ad interpello n. 103/2024 sono stati forniti chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell'agevolazione in argomento. In particolare, l'Agenzia ha chiarito che «[...] laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i [...] cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato. In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo "sconto integrale" in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del "Superbonus 110%"». Ciò premesso, nel caso di specie risulta che la ditta fornitrice ha emesso, il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. Al riguardo, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti». Le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per "rettificare" le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, "emesse" il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto). A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate - salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo sconto - sicché le prime non sembrano essere state "stornate" con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme. In conclusione, considerato che le note di debito (rectius fatture) corrette sono state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%). L'Amministrazione finanziaria osserva, infine, che, sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%. Di conseguenza andranno modificate, coerentemente con la misura agevolativa effettivamente spettante, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito.