Dopo la diffusione della circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il superbonus del 110%, tutti i primi commentatori hanno osservato come alcune limitazioni contenute nel documento di prassi non fossero comprensibili. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul paragrafo 2 della circolare dove l’Agenzia delle Entrate, nel definire l’ambito oggettivo dell’agevolazione, ha sempre fatto riferimento a immobili di tipo residenziale. Tale indicazione ha determinato un’interpretazione della circolare nel senso di escludere in ogni caso dal beneficio gli immobili non residenziali. L’unica eccezione è rappresentata dai lavori di tipo condominiale a condizione, però, che più del 50% della superficie complessiva dell’edificio sia relativa ad immobili di tipo residenziale. A ben vedere, però, da un’attenta lettura della circolare in esame, è possibile trarre più di un elemento da cui sembra desumersi una diversa volontà dell’Agenzia delle entrate. Non si può escludere, quindi, che in una successiva circolare venga chiaramente fornita una soluzione diversa, ma solo apparentemente in contrasto con le prime indicazioni contenute nella circolare n. 24/E/2020. Detrazione spettante Ad esempio, alcune rilevanti indicazioni possono essere desunte dal paragrafo 7 della circolare titolato “Detrazione spettante”. In particolare, viene precisato che “in caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno siti all’interno di edifici plurifamiliari, il superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche - nonché dai soggetti che producono reddito d’impresa o esercenti arti o professioni in relazione agli interventi su immobili diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, arti e professioni - per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari”. A tal proposito deve osservarsi che le indicazioni fornite in questo punto della circolare risultano più aderenti al dettato normativo e, in particolare, all’art. 119, comma 9, lettera b), del decreto Rilancio. La disposizione prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche a condizione che le unità immobiliari non siano utilizzate nell’esercizio delle predette attività. Coerentemente alla disposizione, che non limita l’applicazione del beneficio ai soli immobili residenziali, l’Agenzia delle Entrate si preoccupa solo di precisare che tali beni, come previsto espressamente previsto dalla norma, non siano impiegati nelle predette attività. Conseguentemente, la detrazione dovrebbe essere applicabile anche agli immobili non aventi natura residenziale che si pongono però al di fuori delle attività di impresa e di lavoro autonomo. Pertanto, se un lavoratore dipendente possiede un capannone industriale, la cui rendita catastale è indicata nel quadro RB del modello Redditi, tra i redditi fondiari, dovrebbe poter fruire del superbonus. Interventi effettuati dalle persone fisiche Questa conclusione si desume anche dal paragrafo 1.2 della circolare riguardante gli interventi effettuati dalle persone fisiche. La circolare ha precisato che, con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili tra i beni relativi all’impresa come indicati dall’art. 65 TUIR o tra i beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. Ancora una volta, quindi, non viene fatta alcuna menzione della natura abitativa dei predetti immobili. Anche in tal caso, l’unica condizione che sembra essere rilevante è l’utilizzo, ovvero il mancato utilizzo per l’applicazione del bonus, dell’immobile nell’attività di impresa o professionale. Neppure in questa occasione viene fatto riferimento alla destinazione abitativa o meno degli immobili. Nuovi soggetti ammessi al superbonus Un ulteriore elemento di riflessione deve essere rappresentato dai nuovi soggetti che possono fruire della detrazione del 110% inseriti nel corpo dell’art. 119 in sede di conversione del decreto Rilancio. Ad esempio, possono fruire del beneficio, anche le associazioni e le società sportive iscritte nel relativo registro gestito dal CONI. Deve quindi trattarsi di soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento a fini sportivi. In tal caso, la norma prevede espressamente che il diritto a fruire della detrazione “rinforzata” del 110% riguardi solo i lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica degli spogliatoi. In tale ipotesi, limitare il beneficio fiscale ai soli immobili residenziali significherebbe disapplicare in ogni caso la disposizione. La medesima soluzione riguarda le ONLUS, le ODV e le APS. Nella maggior parte dei casi le organizzazioni non lucrative di utilità sociale gestiscono le residenze sanitarie assistite utilizzando immobili aventi destinazione non residenziale. Anche in tale ipotesi limitare il beneficio alle unità immobiliari di tipo abitativo, significherebbe “svuotare” la disposizione rendendola di fatto inapplicabile nei confronti dei predetti soggetti. Per le ragioni illustrate, la lettura eccessivamente restrittiva della circolare n. 24/E/2020 fatta dai primi commentatori non è convincente. L’Agenzia delle Entrate dovrà quindi tornare sul punto con l’intento di chiarire definitivamente la portata oggettiva del beneficio fiscale.