L’ecobonus 2020 di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, finalizzato ad incentivare gli interventi relativi al risparmio energetico cambia pelle. In attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà le modalità di cessione del credito derivante dalla trasformazione della detrazione fiscale, uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera durante l’iter di conversione del decreto ha apportato numerose modifiche all’art. 121. Sconto in fattura e cessione del credito d’imposta L’art. 121, comma 1, lett. a) del decreto Rilancio prevede, nella formulazione attualmente in vigore, che la ditta esecutrice del lavoro possa riconoscere al committente un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta. A sua volta, la ditta esecutrice dell’intervento potrà cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Esempio 1 Se il corrispettivo complessivo è pari a 110.000 euro, lo sconto in fattura non potrà superare tale importo e la ditta esecutrice sarà titolare di un credito compensabile o cedibile di pari entità. Pertanto, secondo quanto previsto dalla disposizione attualmente in vigore la ditta esecutrice dei lavori perde il 10% rispetto alla detrazione complessiva del 110%. Cosa cambia Il testo dell’emendamento approvato attribuisce nuovamente alla ditta esecutrice dei lavori il beneficio “pieno” del 110%. Infatti, se da una parte il contributo non può superare il corrispettivo complessivamente dovuto, si prevede che la ditta possa recuperare tale somma sotto forma di credito d’imposta, “di importo pari alla detrazione spettante”. Esempio 2 Tornando all’esempio precedente, il beneficio per il soggetto appaltante i lavori è pari allo sconto che non può superare la soglia di 110.000 euro (il corrispettivo complessivamente dovuto). Invece, la ditta esecutrice dell’intervento, dopo aver concesso lo sconto sarà titolare di un credito pari a 121.000 euro (il 110% del corrispettivo). Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione, o anche essere successivamente oggetto di cessione, tenendo però conto di tutte le limitazioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020. In particolare, la ditta potrà utilizzare in compensazione il credito in cinque quote annuali di pari importo. Inoltre, la singola quota non interamente utilizzata nelle cinque annualità non potrà essere utilizzata in compensazione oltre il quinquennio. In alternativa, però, sarà sempre possibile la cessione del credito. Stato avanzamento lavori L’emendamento ha poi previsto la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione fiscale. La modifica è sicuramente utile e risolve un problema in quanto, diversamente, in molti casi le ditte avrebbero rifiutato lo sconto in fattura essendo necessario attendere, per monetizzare il credito, la conclusione dell’intervento. Invece, a seguito di tale modifica normativa, le imprese potranno di fatto ottenere liquidità trasformando il contributo in credito utilizzabile o cedibile a terzi soggetti ancor prima del completamento dell’intervento di edilizia. Deve però osservarsi che la modifica risolve parzialmente il problema, in quanto vengono previste alcune limitazioni. L’emendamento prevede espressamente che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Esempio 3 Secondo quanto previsto dal nuovo testo della disposizione la ditta esecutrice dei lavori potrà fatturare e scontare, ad esempio, due stati di avanzamento lavori almeno pari al 30% cadauno, oltre alla fatturazione a conclusione dell’intervento. La percentuale del 30% è il valore minimo. Conseguentemente, i due stati di avanzamento possono rappresentare anche una percentuale maggiore di avanzamento dell’opera.