Assonime ha emanato la circolare n. 19 del 30 luglio 2020, riguardante la sugar tax, istituita con la legge di bilancio 2020. L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate ha il fine di limitare, con una penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. Pertanto di tratta di una finalità di ordine sanitario, che ritiene che il consumo elevato di queste bevande comporti un eccessivo apporto di zuccheri e, quindi, una maggiore diffusione di patologie quali l'obesità o il diabete. Mediante la penalizzazione fiscale vi dovrebbe essere un aumento del prezzo di tali prodotti, e quindi una minor propensione al loro acquisto da parte di consumatori. Al pari della plastic tax, si tratta di tributi che hanno finalità extrafiscali e caratteristiche che permettono di individuarli nella categoria delle accise. Sugar tax La disciplina della sugar tax è individuata dalla stessa legge istitutiva e in ragione della modifica prevista dal Decreto Rilancio è stata rinviata la data di applicazione del nuovo tributo, prevedendo che l’effetto delle nuove norme decorrere dal 1° gennaio 2021. L’oggetto della sugar tax riguarda: - Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche. Vanno invece esclusi i prodotti che hanno zuccheri propri e quelli che hanno un titolo alcolometrico superiore all’1,2 per cento in volume. Ciò al fine di evitare che vi fosse una nuova imposta per i prodotti già soggetti all’accisa sulle bevande alcoliche. Inoltre, non sono soggette all’imposta le bevande che non superino una determinata soglia di sostanza edulcorante, proprio per indurre le imprese a produrre bevande che contengano una quantità minore della sostanza ritenuta nociva. Infine i prodotti devono essere condizionati per la vendita, cosicché si evita che su di un medesimo prodotto, l’imposta possa essere versata più volte da soggetti diversi nell’ambito della filiera produttiva e distributiva. Quanto alle bevande prodotte o condizionate in Italia, l’obbligazione tributaria sorge all’atto della loro cessione, anche a titolo gratuito, nei confronti di consumatori oppure di ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. In virtù della finalità del tributo, l’imposta non si applica alle bevande cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri paesi dell’U.E., nonché a quelle destinate dal soggetto stesso a essere esportate. Per le bevande provenienti da paesi dell’Ue, l’obbligazione tributaria si manifesta all’atto del ricevimento delle bevande da parte del soggetto acquirente, mentre per le bevande provenienti da paesi non appartenenti all’Ue, l’obbligazione tributaria si manifesta all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato. La misura della sugar tax La misura dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche è pari a euro 10 per ettolitro, se si tratta di prodotti finiti, mentre per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, la misura è di euro 0,25 per chilogrammo. Occorre evidenziare che non è indicato un importo minimo al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata. Allo stesso tempo la norma prevede che non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,richiamando in questo modo il criterio di carattere generale relativo ai crediti di modesto ammontare. Quanto alle sanzioni, il mancato pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, con un minimo di euro 500, mentre per il ritardato pagamento dell’imposta è prevista la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250.