Non costituisce imponibile ai fini Irap il reddito del professionista che stabilmente opera presso società o studi associati ai quali fa capo l’organizzazione di cui il professionista si avvale. Questo il principio della sentenza della Ctr Lombardia 552/2019. Una conferma da parte dei giudici lombardi sulla non imponibilità ai fini Irap del reddito del professionista che presti la propria attività, anche stabilmente, presso società o studi associati ai quali (soli) ultimi fa capo l’organizzazione amministrativa di cui il professionista si avvale, in ossequio al presupposto dell’autonoma organizzazione previsto dalla disciplina d’imposta (Dlgs n. 446/1997), come sviscerato dai principi, maggioritari, espressi dai giudici di legittimità. Si era già pronunciata la stessa Ctr lombarda: aveva affermato, relativamente alle prestazioni erogate da un medico, che «se sono le strutture a disporre dell’autonoma organizzazione necessaria ai fini dell’esecuzione degli interventi chirurgici da parte del professionista, quest’ultimo non è assoggettabile ad Irap in quanto si limita ad apportare la propria professionalità, le proprie capacità tecniche e conoscenze specifiche nel settore della chirurgia». Questo caso, invece, riguardava l’impugnazione da parte di un professionista del silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza presentata per il rimborso dell’Irap versata per alcuni anni d’imposta. Il ricorrente risultava socio di una società di capitali facente a sua volta parte del network di altra grande società operante nel settore dei servizi professionali di consulenza fiscale, percependo, solo da quest’ultima, un reddito individuale per attività di consulenza che prestava unicamente per essa. Per questo motivo il professionista eccepiva, cercando di dare conforto al suo diritto di rimborso, che il suo reddito non fosse assoggettabile all’imposta regionale, non soddisfacendo il presupposto normativo dell’autonoma organizzazione. Alla fine la Ctr ricorda che, ai fini Irap, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia «autonoma». Pertanto, non sono da considerare soggetti all’imposta quei proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.