Il D.L. n. 73/2024, recante “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” (convertito con la legge 29 luglio 2024, n. 107), ha introdotto una misura fiscale volta a incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario per fronteggiare l’ormai nota carenza di personale sanitario e, conseguentemente, per ridurre le liste d’attesa. Tale misura consiste in un’imposta sostitutiva agevolata per i compensi erogati a favore del personale sanitario a fronte di prestazioni aggiuntive. Le istruzioni per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei sostituti d’imposta sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024. L’imposta sostitutiva e i soggetti beneficiari In particolare, tale forma di tassazione agevolata è disciplinata dall’art. 7 del D.L. n. 73/2024 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (i.e., 8 giugno 2024), prevede l’applicazione di una flat tax al 15% in relazione ai compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese tanto dai dirigenti sanitari nell’ambito dell’attività intramuraria quanto dal personale sanitario del comparto. La disposizione in commento, dunque, comporta l’applicazione di un’unica aliquota del 15% in sostituzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Tuttavia, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi. I commi 3 e 4 dell’art. 7 recano rispettivamente la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione dell’imposta sostitutiva e le fonti di copertura finanziaria dei predetti oneri. Istruzioni per il versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva sui compensi derivanti da prestazioni straordinarie verrà applicata dal sostituto d’imposta secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024. Secondo tale risoluzione, al fine di consentire ai sostituiti d’imposta di adempiere all’onere di versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, sono istituiti diversi codici tributo che dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto stesso effettua la ritenuta e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. I codici tributo di nuova istituzione sopra richiamati sono quelli indicati di seguito: - 1068 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73; - 1607 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73; - 1922 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73; - 1923 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73; - 1308 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73. Inoltre, per i sostituti d’imposta tenuti a utilizzare il modello F24 Enti pubblici (F24 EP) sono stati istituiti ulteriori codici tributo: - 171E - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73; - 172E - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73; - 173E - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73. In tal caso, in sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.