Il riconoscimento di una detrazione, ad esempio quella prevista per la riqualificazione energetica, può essere negata in presenza di un giudicato esterno che non riconosca la sussistenza dei requisiti, anche se questo si pone in contrasto con la normativa dell’Unione Europea. La disapplicazione della normativa interna processuale è ammessa nelle sole ipotesi di estrema difficoltà di attuazione od esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario o di contrasto con una decisione definitiva della Commissione Europea. A chiarirlo la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16679 del 4 agosto 2020. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate e riscossione notificava ad un contribuente una cartella di pagamento, derivante dal disconoscimento di alcune spese sostenute per la riqualificazione energetica. La difesa del contribuente impugnava la pretesa fiscale proponendo un ricorso innanzi alla CTP, che ne accoglieva le doglianze. La decisione, però, non veniva confermata dalla CTR, che in accoglimento dell’appello presentato dall’Agenzia, dichiarava legittima la pretesa fiscale. I giudici di appello motivavano la decisione richiamando la formazione di un giudicato esterno su una vicenda analoga, rispetto alla quale il Giudice di primo grado aveva chiarito che le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su beni merce non detenuti, né utilizzati dal contribuente per fini imprenditoriali o abitativi, ma ceduti a terzi e come tale, non potevano essere oggetto di detrazione. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, con il quale evidenziava l’illegittimità del presupposto del diniego della detrazione richiesta in attuazione della disciplina unionale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze del contribuente. I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso, poiché non illustrava in modo chiaro i presupposti in base ai quali non sarebbe possibile applicare le conclusioni del giudicato richiamato dalla CTR. In sostanza non sarebbero stati individuati chiaramente quali erano i fatti non coperti. Pertanto, il richiamo all’eventuale contrasto con la normativa unionale, prosegue la Corte, di fatto non può costituire un vincolo per il giudice nazionale, per la disapplicazione della normativa interna processuale, dalla quale deriva l’autorità di cosa giudicata; questo non trova applicazione nemmeno nelle ipotesi in cui sarebbe l’unica soluzione ad una violazione del diritto comunitario. Le uniche eccezioni a tale regola sono le ipotesi di eccessiva difficoltà di attuazione od esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario, o di contrasto con una decisione definitiva della Commissione Europea intervenuta prima del giudicato. Nel caso di specie, il contribuente impugnava la sentenza della CTR, fondata su un giudicato esterno formatosi su una vicenda analoga, semplicemente rappresentando l’ipotesi di un contrasto con la normativa unionale, senza illustrare gli elementi non coperti dalla richiamata pronuncia. Da qui il rigetto del ricorso.