Nell’ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte dei soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dall’archivio VIES, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 stabilisce che, a partire dalla data di notifica del provvedimento, e a seconda della tipologia del medesimo, ai contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente riferiti all’IVA, fino a quando permangano le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento. Cessazione della partita IVA e sua esclusione dall’archivio VIES La cessazione della partita IVA e l’esclusione della stessa dall’archivio VIES sono previsti dall’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972, che - nel testo riformulato dal D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) - dispone che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Gli Uffici verificano che i dati forniti per l’identificazione ai fini IVA siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, emanano provvedimento di cessazione della partiva IVA, con esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-unionali. Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, i riscontri e i controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti sono effettuati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, a individuare i soggetti privi dei requisiti impositivi, ovvero l’eventuale presenza di elementi di rischio di frodi IVA, secondo le modalità elencate dal provvedimento medesimo. Nel caso in cui venga constatata l’assenza dei presupposti impositivi, l’Ufficio può notificare al contribuente il provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta. La cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento e comporta anche l’esclusione della partita IVA dall’archivio VIES. Nel caso in cui, dai controlli di cui sopra, venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti impositivi, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intra-unionali in un contesto di frode IVA, l’Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dall’archivio VIES, con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. Il contribuente escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intra-unionali può presentare all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nell’archivio VIES, nel qual caso l’Ufficio può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo avere verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano comportato l’emissione del provvedimento di esclusione (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 110418/2017). Divieto di compensazione Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 dispone che, per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, restando in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dall’archivio VIES, il divieto di compensazione, sempre a partire dalla data di notifica del provvedimento, è più limitato, riguardando esclusivamente i crediti IVA e resta in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno comportato l’emissione del provvedimento di esclusione. Scarto del modello F24 Il modello F24 sarà scartato in caso di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione del divieto di cui sopra, con comunicazione, mediante apposita ricevuta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, la Relazione illustrativa specifica che, per effetto dello scarto, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nella delega di pagamento si considerano non eseguiti, nel qual caso il contribuente è tenuto a versare gli importi a debito, ferma restano l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento entro le ordinarie scadenze. Come recuperare i crediti non utilizzabili in compensazione La Relazione illustrativa precisa anche che i crediti per i quali resta precluso l’utilizzo in compensazione possono essere esclusivamente chiesti a rimborso, nel rispetto delle disposizioni vigenti, quali l’art. 38, D.P.R. n. 602/1973 e l’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, ovvero riportati “a nuovo” nella dichiarazione successiva, consentendo in tal modo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o della sua esclusione dall’archivio VIES. Proporzionalità delle misure Un ulteriore aspetto sul quale si sofferma la Relazione illustrativa è quello riguardante il principio di proporzionalità delle nuove disposizioni. L’estensione, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA, del divieto di compensazione a tutti i crediti asseritamente vantati dal contribuente appare proporzionata in ragione dei destinatari della misura, caratterizzati dall’insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972; al contrario, per i contribuenti coinvolti in una frode IVA che legittimi l’adozione del provvedimento di esclusione dall’archivio VIES, è ritenuto proporzionato il divieto di compensazione limitatamente ai crediti IVA.