Statuti Enti del Terzo Settore: oggetto sociale preciso

Ministero del Lavoro – Nota n. 4477 del 22 maggio 2020


Statuti degli enti del Terzo settore con indicazione puntuale delle attività di interesse generale pena l’esclusione dal nuovo registro unico nazionale. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella nota n. 4477 del 22 maggio 2020.

L’oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito. E’ quel che avviene in caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: non si tratta di un (malinteso) esercizio di autonomia ma del mancato rispetto (quantunque involontario) del principio di trasparenza, in primo luogo a danno di coloro cui è precluso aderire “ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità”.

La necessaria puntuale selezione ai fini dell’inserimento nello statuto della o delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, secondo un criterio volto a definire l’ente, non limita in alcun modo la possibilità per quest’ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali ma sempre ragionevoli ampliamenti o modifiche: tale variazione tuttavia deve essere la conseguenza di una evoluzione, frutto partecipato della volontà degli associati.

La declinazione coerente da parte di ciascun ente delle proprie finalità e, in armonia con esse, delle attività che ci si prefigge di svolgere, nonché la conseguente individuazione delle caratteristiche organizzative più opportune per raggiungere gli obiettivi associativi e finalmente di quelle dei propri associati, all’interno dello statuto, costituisce un fondamentale e talvolta non semplice esercizio di autonomia, attraverso il quale l’ente opera delle scelte e in virtù di esse definisce sé stesso nei confronti dell’esterno e dei propri aderenti, nel rispetto di regole proprie e all’interno del perimetro tracciato dalla legge.

Evitare o eludere tale necessario percorso finirebbe per rendere particolarmente difficoltosa anche la valutazione sull’effettivo perseguimento da parte dell’ente delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, da parte dei soci, degli amministratori, delle pubbliche amministrazioni preposte al controllo, considerando che tali finalità devono trovare concretizzazione sia nella rappresentazione statutaria che l’ente dà di sé, sia nell’effettivo perseguimento delle proprie attività; in caso contrario tali finalità resterebbero l’enunciazione di una mera clausola di stile all’interno degli stessi statuti.

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