Con la risposta n. 87 dell'8 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di stabile organizzazione del soggetto non residente e rimborso del credito IVA. L'articolo 38-ter del decreto IVA stabilisce che «La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività. [...]». Il citato articolo ammette, dunque, il rimborso dell'IVA relativamente ad acquisti ed importazioni effettuati direttamente dal soggetto extra-Ue ed inerenti alla sua attività. Tuttavia, nel caso in cui le operazioni passive siano direttamente imputabili alla stabile organizzazione del soggetto non residente, il rimborso dell'eccedenza a credito IVA dovrà essere richiesto applicando le disposizioni ordinarie contenute nel precedente articolo 38-bis, al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall'articolo 30 o 34, comma 9, del decreto IVA. L'articolo 30, comma 2, del decreto IVA contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell'eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (cui si aggiunge quello di cui all'articolo 34, comma 9, del medesimo decreto), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione e/o in compensazione nel periodo d'imposta successivo. In particolare, il presupposto di cui alla lett. e) del citato articolo 30 opera qualora il contribuente si trovi «nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17» del medesimo decreto IVA. Quest'ultimo articolo fa riferimento, a sua volta, ai «soggetti non residenti e senza stabile organizzazione» che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente (ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto IVA) o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Per espressa previsione normativa, dunque, un soggetto con una stabile organizzazione non può invocare il presupposto di cui alla lett. e) per ottenere il rimborso del credito IVA. In tal senso si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, laddove ha sostenuto che, «il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e), decr. IVA, neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce di CGUE 16 luglio 2009, (...) causa C244/08, (...) la posizione, ai fini dell'IVA, di detto soggetto confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'IVA mediante il meccanismo della detrazione». Nel caso prospettato, dunque, l'eccedenza del credito IVA, emergente dalla dichiarazione annuale, può essere riportata in detrazione e/o in compensazione nell'anno successivo, ovvero può essere chiesta a rimborso al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30, comma 2 (con esclusione di quello di cui alla lett. e)), o 34, comma 9, del decreto IVA. L'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA prevede la possibilità di chiedere «il rimborso dell'eccedenza detraibile, .... all'atto della presentazione della dichiarazione», quando il contribuente «effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies». Con la risposta n. 314 dell'8 maggio 2023 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea ("Brexit"), le predette prestazioni di servizi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (Regno Unito) equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell'Unione Europea. Ne deriva che, in tal caso, la società non potrà recuperare il credito IVA invocando il presupposto di cui all'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA. L'eccedenza del credito IVA potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto IVA - minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24).