Nell'ipotesi in cui un gruppo multinazionale sia operativo in Italia attraverso una sede secondaria incaricata di svolgere servizi promozionali e di marketing a supporto delle vendite realizzate sul territorio da consociate non residenti, l'Ufficio, ove intenda contestare l'esistenza di una stabile organizzazione occulta o comunque imputare alla branch i ricavi delle vendite sul mercato italiano, dovrà dimostrare la presenza di una struttura dotata di autonomo potere negoziale. In particolare, si renderà necessario provare che detta sede di affari, incardinata stabilmente, sia autorizzata a definire elementi essenziali e decisivi dei contratti con la clientela, inclusi gli sconti riconosciuti per il raggiungimento di determinati volumi di acquisti. Sul piano normativo, la definizione di stabile organizzazione è disposta dall'art. 162 del Tuir, introdotto della delega, ex art. 4 della l. n. 80/2003, in ragione dei criteri desumibili dalla disciplina pattizia. La norma interna trova applicazione sia in assenza di regime convenzione, che nelle ipotesi in cui risulti comunque più favorevole (art. 169 del Tuir). Ne consegue un rapporto di circolarità tra fonti domestiche e previsioni pattizie (e relativi strumenti interpretativi). In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con la sentenza n. 7202 del 18 marzo 2024. Nei fatti di causa l'Amministrazione recuperava a tassazione in capo ad una branch italiana i ricavi delle vendite sul mercato nazionale, assumendo che le funzioni effettivamente svolte eccedessero quanto previsto dai contratti di servizi intercompany. La pretesa veniva annullata dai giudici di prime cure con decisione confermata in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito la fondatezza della decisione di secondo grado, in quanto la società contribuente aveva dimostrato che la casa madre si occupava di fissare i prezzi e di avallare operazioni promozionali cui erano collegate le eventuali condizioni di sconto; inoltre, la sede secondaria non concludeva contratti di vendita con i clienti. Anche sotto il profilo Iva la Cassazione ha escluso la sussistenza di una stabile organizzazione, posto che la localizzazione delle operazioni imponibili deve essere determinata con riferimento al luogo, diverso dall'Italia, nel quale vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa (art. 10 Reg. UE n. 282/2011). Assume, quindi, rilievo decisivo la centralità esterna all'Italia del potere decisionale, ancorché i servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente il volume delle vendite (CGUE C-333/20 del 7/4/2022).