Con la Nota Operativa n. 16/2019 dal titolo “La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.): costituzione, amministrazione, responsabilità e aspetti contabili e fiscali”, l’Accademia Romana di Ragioneria riepiloga i vari aspetti di natura civilistica, contabile e fiscale che caratterizzano tali società in modo da essere di aiuto a coloro che la governano, gestiscono e controllano tenendo conto anche del fatto che è ormai un tipo di società molto gradito dagli imprenditori in quanto è caratterizzato da minori costi di costituzione e semplificazioni nell’ambito sia della gestione sia del controllo. Costituzione La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è disciplinata dall’art. 2463-bis del Codice civile, norma introdotta nel Codice civile dal legislatore con il D.L. 24 gennaio 2012 (decreto “Liberalizzazioni”), poi emendata dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99. La S.r.l.s. è, a tutti gli effetti, un soggetto giuridico al pari della S.r.l. ordinaria, però se ne distingue, essenzialmente, per i minori costi e per un capitale minimo di costituzione. In particolare, in merito alla costituzione, l’atto costitutivo deve assumere la forma dell’atto pubblico tipizzato in quanto deve essere conforme al modello “standard” approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012. Le clausole del modello sono inderogabili, l’ammontare del capitale sociale richiesto deve essere almeno pari a 1,00 euro e inferiore a 10.000 euro, e deve essere sottoscritto e interamente versato, alla data della costituzione, esclusivamente in denaro nelle mani dell’organo amministrativo. L’atto costitutivo deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro 20 giorni, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329 c.c. Il deposito deve avvenire, per via telematica, attraverso la Comunicazione Unica, in esenzione sia dell’imposta di bollo che dei diritti di segreteria. Al momento della costituzione è necessario dotarsi di un codice fiscale e aprire la partita IVA. Per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata sono previste le seguenti agevolazioni riguardanti costi e modalità: - non sono dovuti gli onorari al Notaio per la costituzione; - non sono dovuti il diritto di bollo e di segreteria (circa 200,00 euro); - l’atto di costituzione è un modello standard di cui al decreto 138/2012. I costi da sostenere quindi al momento della costituzione sono: - diritto annuale fisso di iscrizione, di circa 200 euro, alla CCIAA, Registro Imprese; - imposta di registro da pagare all’Agenzia delle Entrate (euro 200,00); - tassa di concessione governativa annuale, pari a euro 309,87, per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori. Amministrazione e controllo La società a responsabilità limitata semplificata può avvalersi di un amministratore unico ovvero di un Consiglio di amministrazione eletti nell’ambito degli stessi soci e possono essere nominati amministratori anche soggetti estranei alla società. Con riferimento ai controlli è consentito alla S.r.l.s di inserire nell’atto costitutivo una eventuale clausola sulla nomina, sulle competenze e sui poteri dell’incaricato della revisione legale. Obblighi contabili La società a responsabilità limitata semplificata è sottoposta agli stessi obblighi contabili della società a responsabilità ordinaria. I libri sociali possono essere tenuti: - con modalità tradizionali, cioè su supporto cartaceo, anche mediante l’utilizzo di sistemi meccanografici per la tenuta dei registri contabili; - con modalità informatiche, ossia sotto forma di registrazione su supporti di immagine. Tassazione delle S.r.l.s. La società a responsabilità limitata semplificata è soggetta alla stessa tassazione prevista per la società a responsabilità limitata ordinaria pertanto il reddito civilistico è quello risultante dallo schema del Conto economico di cui all’art. 2425 del Codice civile, il cui risultato deriva dall’applicazione delle regole previste dagli artt. 2423 e seguenti del medesimo Codice civile e dai Principi Contabili Nazionali (OIC) ed internazionali (IFRS). Le imposte a carico delle società si distinguono in dirette e indirette. Tra le imposte dirette, ossia quelle sul reddito da esse prodotte, sono: IRES (Imposta sul reddito delle società) e IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive).