In base all’articolo 116 del TUIR, i soci, tutte persone fisiche, di Società a responsabilità limitata possono esercitare l’opzione (vincolante per un triennio) per la tassazione per trasparenza, in luogo della modalità ordinaria, secondo le regole stabilite dall’articolo 115 del TUIR. L’articolo 115 del TUIR stabilisce, in caso d’esercizio dell’opzione, che il reddito imponibile “è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”, così come accade nelle società di persone. L’esercizio dell’opzione per trasparenza ha una valenza prettamente fiscale: il reddito imponibile della società, invece di essere soggetto a IRES, viene riversato direttamente sui soci, i quali lo sottopongono personalmente a IRPEF, a prescindere dall’effettiva percezione. Il perimetro della tassazione per trasparenza, si può facilmente intuire dal suo funzionamento, è limitato alle imposte sui redditi, restando quindi a carico della società la liquidazione e il versamento dell’IRAP. L’articolo 2478 del Codice civile, a sua volta, prescrive che “la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci”; infatti, con l’approvazione del bilancio, si chiede all’assemblea dei soci di destinare gli utili conseguiti (secondo le regole civilistiche). L’effettiva percezione, da parte dei soci di Società a responsabilità limitata cosiddetta trasparente, degli utili conseguiti passa inderogabilmente dalla decisione dell’assemblea di distribuirli, e questo a prescindere dal fatto che i soci dovranno in ogni caso pagare le imposte sul reddito fiscale imponibile. Alla base di questo processo c’è il famoso doppio binario civilistico e fiscale, che nella fattispecie si concretizza nella differenziazione tra reddito imponibile (fiscale, imputato per trasparenza) e utili effettivamente distribuiti (civilistici, la cui distribuzione deve essere deliberata). Assunto che per l’effettiva distribuzione degli utili conseguiti da una Società a responsabilità limitata, anche in regime di trasparenza fiscale, è richiesta specifica delibera assembleare, che può essere la medesima che approva il bilancio d’esercizio, ci si chiede se pure in questa situazione il verbale dell’assemblea debba essere registrato e, di conseguenza, versati i relativi oneri. La risposta è già nelle premesse. Gli obblighi legati al verbale dell’assemblea dei soci che delibera la distribuzione degli utili, anche contestualmente all’approvazione del bilancio d’esercizio, rientrando nel perimetro della normativa civilistica, prescindono dal regime fiscale (trasparente o ordinario) adottato: di conseguenza, è sempre prevista la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate della delibera che distribuisce gli utili ai soci, entro 20 giorni dalla data dell’approvazione. Le medesime considerazioni valgono per gli oneri che conseguono: l’articolo 4, lettera d), della Tariffa parte I del d.P.R. n. 131/86 prevede che siano “soggetti a registrazione in termine fisso” gli atti societari di “assegnazione ai soci”, tra i quali rientrano appunto le delibere di distribuzione degli utili conseguiti. Il citato disposto normativo, non fa distinzione alcuna in relazione al regime fiscale adottato dalla società, motivo per cui, a prescindere da ciò, l’imposta di registro dovuta ammonta a euro 200, da versare con modello F24 (non più F23) utilizzando il codice tributo 1550. È inoltre dovuta l’imposta di bollo, nella misura di euro 16 per ciascuna delle due copie da sottoporre a registrazione, che può esser assolta tramite applicazione di contrassegno telematico (la marca da bollo) oppure con versamento tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 1552.