L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 482 del 22 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in tema di operazioni in split payment e rimborso dell'IVA versata in eccesso. L'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, ai commi 567 e 571 riconosce, per gli anni 20222042, in favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, contributi prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo. La liquidità relativa alla quota dicontributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575. Il successivo comma 574 del medesimo articolo prevede che al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567 predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Il seguente comma 575 dispone che valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: - 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; - 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; - 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; - 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati nei confronti dei cessionari/committenti contemplati dai commi 1 e 1bis, tali soggetti pur non assumendo la qualifica di debitori d'imposta versano l'IVA, loro addebitata nelle relative fatture, direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal versamento della relativa imposta. L'obbligo di versamento dell'IVA sorge al momento del pagamento del corrispettivo, salva l'opzione per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima. Nell’ipotesi in cui il Comune stipuli un atto transattivo, a saldo e stralcio dei propri debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020, attuando la procedura disciplinata dall'articolo 1, commi da 567 a 580, della legge n. 234 del 2021, l’accordo non può dirsi che sia scaturito dalla piena autonomia tra le parti. In tale circostanza, il termine di un anno decorrente dall'effettuazione dell'operazione contemplato dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA, ai fini dell'emissione di una nota di variazione in diminuzione «in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti è ormai spirato per circostanze non imputabili alla colpevole inerzia delle parti. Pur non essendo più possibile emettere il documento per il Comune resta comunque ferma la possibilità di presentare domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, del decreto IVA.