SPID: in una nota i chiarimenti ai Consulenti del Lavoro

Ministero del Lavoro – Nota n. 7149 del 28 settembre 2020


Con la nota n. 7149 del 28 settembre 2020, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo dello SPID nell’ambito dei servizi telematici forniti ai Consulenti del Lavoro.

L’unica utenza ad operare sul portale sarà quella del Consulente del Lavoro loggato di volta in volta e autorizzato con SPID e relativo codice OTP?
A partire dal 15 novembre 2020, potranno accedere al portale Servizi Lavoro tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri con codice fiscale italiano alfanumerico in possesso di credenziali SPID personali di primo livello (non è richiesto l’inserimento di altri codici).

I soggetti abilitati, che attualmente hanno un’utenza Cliclavoro valida e abilitata, accedendo con SPID per la prima volta al portale Servizi Lavoro dal 15 novembre, ritroveranno le proprie abilitazioni e la cronologia della propria operatività.

È previsto che i collaboratori possano accedere e operare per conto del Professionista previa accettazione di una delega o richiesta di associazione allo studio. Il consulente e i collaboratori potranno operare contemporaneamente nel portale.

Sarà possibile prevedere e/o autorizzare eventuali deleghe per l’accesso ai collaboratori?
Si conferma che sarà possibile delegare collaboratori ad operare per proprio conto. Per inviare eventuali deleghe ai propri collaboratori, questi dovranno aver eseguito almeno un accesso al portale con credenziali SPID dal 15 novembre.

Ognuno di essi, dovrà essere munito di un proprio SPID personale da utilizzare nella pagina d’accesso dell’utente Consulente del Lavoro?
Si, ogni collaboratore delegato dovrà accedere al portale con un proprio SPID personale di primo livello (livello base).

Ad ogni accesso del collaboratore, eventualmente identificato con il proprio SPID personale, dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione dall’utente registrato Consulente del Lavoro?
È possibile, in fase di attivazione della delega, definire la durata della stessa. Sarà comunque sempre necessario indicare una data inizio e una data fine per inviare ad un collaboratore la delega ad operare.

Gli accessi e le funzionalità ai delegati saranno consentiti solo con particolari livelli di Spid?
Per l’accesso sarà sufficiente uno SPID personale di primo livello (non sarà necessario un codice di conferma).

Nel caso, per credenziali SPID di livello inferiore, sarà prevista una limitata operatività sui portali?
L’accesso tramite SPID è previsto con credenziali personali di primo livello (livello base).

Il collaboratore delegato dal Consulente del Lavoro, registrata la delega sul portale, potrà operare su tutto senza limitazioni, esattamente al pari dell’utenza principale?
La delega ad operare per un determinato profilo, ricevuta dal collaboratore (delegato), gli permetterà di eseguire le medesime attività che esegue l’utente (delegante) che ha inviato la delega.

Saranno previste due tipologie di deleghe: una temporanea (accesso autorizzato di volta in volta dall’utente principale) e una non temporanea (autorizzata solo la prima volta dall’utenza principale)?
La delega (intesa come l’assegnazione da parte di un delegante di abilitazioni idonee ad operare per proprio conto) prevede l’indicazione di una data di inizio e una data di fine. Inoltre, la data inizio deve essere uguale o successiva alla data di invio della delega; la data di scadenza può essere a breve o a lungo termine. Il delegato potrà accettare o meno la delega ricevuta.

Se un Consulente del Lavoro è l’unico socio professionista e responsabile di una STP può utilizzare il suo SPID personale attivato con il DUI o deve munirsi di un diverso SPID specifico per la società?
Per l’accesso ai servizi digitali del Ministero Lavoro è richiesto, in questa fase, che lo SPID sia personale, quindi si potrà utilizzare l’identità digitale ottenuta tramite il DUI se questa è conforme con questo requisito.

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