L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 193 del 17 giugno 2019 in tema di certificazione delle prestazioni di attività di spettacolo. Le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell'articolo 74-quater del DPR 633/72, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi. Nello specifico: - le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo; - per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o mediante biglietterie automatizzate. Coloro che organizzano spettacoli e altre attività similari devono anche: - emettere un documento riepilogativo giornaliero e mensile degli incassi; - trasmettere periodicamente i dati alla SIAE se la biglietteria non è connessa direttamente con il sistema centrale gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le attività spettacolistiche alle quali applicare le queste disposizioni sono individuate nel medesimo DPR che fa riferimento agli "spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono". La certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli sportivi, secondo le modalità dettate dalla L. n. 18 del 1983, rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l'avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. Ne consegue che è plausibile che i corrispettivi siano certificati mediante fattura emessa, anche in lingua inglese. Il biglietto emesso dalla piattaforma informatica conserva, quindi, solo la funzione di titolo di legittimazione all'accesso. È necessario però che: - l'emissione e la vendita dei biglietti abbia l'espressa indicazione delle generalità dell'utilizzatore degli stessi; - l'emissione dei riepiloghi da trasmettere alla SIAE sia presente. E ciò al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche nonché di ogni altra rilevazione utile per il riscontro della corretta applicazione dell'imposta dovuta; - in relazione ai "biglietti omaggio emessi", vi sia l'emissione di fatture senza IVA nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuto dalle competenti autorità. Quanto alla possibilità di adempiere al pagamento dell'IVA relativa ai biglietti su base mensile, successivamente alla vendita ai clienti, non ci sono ragioni secondo l’Agenzia dell’Entrate che siano ostative al versamento anticipato dell'imposta rispetto a quanto previsto dalla normativa.