Con aprile si è entrati nel periodo della grande “ammucchiata” caratterizzato, peraltro, dalla presenza delle festività Pasquali e, per i pochi che se lo potranno permettere, di qualche ponte. Oltre ai tradizionali appuntamenti (dichiarazione IVA, TR e approvazione bilanci), per l’effetto delle note difficoltà legate al debutto della fatturazione elettronica, entro fine mese spirano i tempi supplementari per lo spesometro del secondo semestre 2018 e per l’esterometro dei primi due mesi del 2019. Entro il medesimo termine (30 aprile 2019) spira anche la scadenza ordinaria dell’esterometro di marzo nell’attesa e nell’auspicio che detto adempimento conquisti periodicità e scadenze più consone alle criticità operative. Giusto per non farci mancare nulla, infra mese, va rispolverata anche la vecchia “polivalente” (quadro TU) per le comunicazioni dei corrispettivi ultrasoglia antiriciclaggio ex art. 3, D.L. n. 16/2012 e il 20 aprile, con slittamento al 23 per le festività, debutta anche la nuova scadenza trimestrale dedicata all’assolvimento trimestrale del bollo relativo alle fatture elettroniche 2019 ex art. 6 D.M. 17 giugno 2014 (come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018). L’ultimo spesometro? Quello in scadenza il 30 aprile 2019 rappresenterà teoricamente l’ultimo spesometro anche se - per i pignoli - ci sarebbe da calendarizzare un’ulteriore scadenza per il 30 settembre 2019 al fine di imbarcare le eventuali fatture emesse e arrivate nel 2018 ma detratte - previa annotazione nel 2019 entro il 30 aprile - solo nell’extra time offerto dalla 13^ liquidazione (ossia con la dichiarazione annuale). Si noti, infatti, che per effetto dell’infelice formulazione del comma 916 della legge n. 205/2017 la fattura elettronica si applica per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 (e non per le operazioni effettuate da tale data) e lo spesometro è abrogato “a decorrere dalla medesima data”. Superato lo strascico del 2018 lo spesometro, tuttavia, non scompare ma rimane trimestralmente (senza che siano chiare le scadenze) al fine di monitorare (ex comma 697 della legge n. 145/2018) gli acquisti di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (funghi, tartufi, etc.) e di piante officinali spontanee, da raccoglitori (persone fisiche) occasionali (fino a 7.000 euro) che (ex comma 692) hanno versato entro il 16 febbraio l’imposta sostitutiva di 100 euro (con codice tributo 1853, istituito con risoluzione n. 10/E/2019); in tale ipotesi - secondo le nuove disposizioni in vigore dal 2019 - il cessionario, anziché operare la ritenuta ex art. 25-quater, D.P.R. n. 600/1973 sul corrispettivo pagato al raccoglitore, emette un documento di acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. L’esterometro e il nodo periodicità e scadenze Ferma restando (salvo sorprese) la scadenza al 30 aprile 2019 per i primi tre mesi 2019, la periodicità mensile a scadenza ravvicinata (fine del mese successivo) rimane uno dei nodi maggiormente critici del nuovo adempimento. Qualche segnale di buon auspicio, a tal riguardo, è rintracciabile nell’emendamento 2.6 della relatrice Ruocco al PDL 1074 che propone il riposizionamento trimestrale dell’adempimento ferma restando, però, la scadenza entro la fine del mese successivo (in questo caso al trimestre). È sicuramente un passo in avanti - giacché si ridurranno di 3/4 le criticità (da 12 a 4 scadenze) - ma il rischio è di non vedere assorbite a sufficienza le difficoltà che continueranno a presentarsi nella gestione del ciclo passivo; tanto nelle amministrazioni delle aziende meno strutturate quanto - ancora peggio - negli studi professionali (tenuta contabilità in outsourcing) la presenza di acquisti da non residenti (si pensi a quelli effettuati via internet) viene spesso intercettata attraverso l’analisi degli estratti conti di banca e carte di credito che non sempre sono così velocemente disponibili/recuperabili. La speranza degli operatori, pertanto, non può che essere rivolta al subemendamento 0.2.6.1 che propone un’unica scadenza annuale, in linea con le richieste da più parti formulate in seno alle audizioni dello scorso autunno al PDL citato (cfr. audizioni Confimi, Confindustria, ANCOT, ANRC e Confapi). Meno critica, invece, la gestione del lato attivo giacché molti (quantomeno chi emette in proprio le fatture) si stanno orientando ad adottare la fatturazione elettronica a intero ciclo attivo, ossia tanto verso i residenti, per via dell’obbligo, quanto verso i non residenti sfruttando la facoltà prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§9.4) che consente così di evitare l’esterometro attivo. Esterometro: inquadramento soggettivo I soggetti obbligati all’esterometro sono individuati dal comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 attraverso il rinvio agli stessi soggetti del comma 3 ossia a quelli obbligati alla fatturazione elettronica. In tal senso sono quindi obbligati i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione di minimi (regime di vantaggio), forfetari e dei soggetti che applicano il regime della legge n. 398/1991 con proventi fino a 65.000 euro nonché dei non stabiliti ancorché identificati in Italia. Sul punto la formulazione del comma 3-bis è chiara ancorché alcuni paventino dubbi interpretativi per i minimi e i forfettari per l’effetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2019 all’interpello n. 85 che (al primo capoverso del parere) richiamerebbe i “residenti o stabiliti” senza richiamare anche la fatturazione elettronica. Per minimi e forfetari, a giudizio di chi scrive, la soluzione va chiaramente posizionata nel segno dell’esclusione non solo perché era già stata riconosciuta in via interpretativa per lo spesometro (cfr. circolare n. 1/E/2017 pur in mancanza di una espressa previsione dell’art. 21, D.L. n. 78/2010) ma più puntualmente perché l’esclusione è confermabile in analogia con quanto precisato per i non stabiliti identificati (ossia titolari di partita IVA in Italia attraverso identificazione diretta o rappresentate fiscale). Con risposta 26 febbraio 2018 all’interpello n. 67 è stato infatti confermato che detti soggetti sono esclusi tanto dalla fatturazione elettronica (in quanto depennati dal comma 3 in aderenza alla decisione di esecuzione UE n. 2018/593) quanto dall’esterometro. Qualche dubbio piuttosto (e su questo aspetto sarebbero opportuno un chiarimento) coinvolge gli operatori sanitari per i quali - al momento limitatamente al 2019 - vige (non tanto l’esonero ma) il divieto di emissione della fatturazione elettronica ai sensi (non del comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 ma) dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 e dell’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018. In dubbio anche il caso degli agricoltori in regime di esonero per i quali la fattura elettronica viene emessa in self billing dal cessionario e per i quali il comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 non richiama letteralmente alcuna esclusione (a differenza dell’esclusione introdotta tout court dallo spesometro 2018 dall’art. 11, comma 2-quater, del D.L. n. 87/2018). Esclusione che non si rintraccia nemmeno per i soggetti che dal 2020 potrebbero essere interessati (autorizzazione comunitaria permettendo) dal regime della flat tax (in franchigia IVA) di cui ai commi 17-22 della legge n. 145/2018, tanto più che detti soggetti (a differenza dei forfetari) saranno obbligati alla fatturazione elettronica. Scadenze a maggio per i facilitatori nell’e-commerce indiretto Con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 (di conversione del D.L. n. 135/2018) è stato introdotto l’art. 11-bis che, ai commi da 11 a 15, ha anticipato l’introduzione delle disposizioni della direttiva n. 2017/2455 (obbligatorie dal 2021) secondo le quali - per presunzione - si considerano cessionari (in importazione) e cedenti a distanza nel commercio B2C i soggetti passivi che facilitano, tramite un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza effettuata da soggetti non stabiliti di beni importati da territori o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro. L’anticipazione è in vigore limitatamente alle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop (può essere utile notare che si tratta degli stessi beni per i quali, nel commercio interno che precedere la filiera del dettaglio, trova applicazione - fino al 30 giugno 2022 - il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c, D.P.R. n. 633/1972). Considerato il poco tempo a disposizione per i soggetti coinvolti, con l’art. 3, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 è stata disposta la proroga: (i) dal 16 aprile 2019 al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, dei termini per il versamento dell’IVA dovuta ai sensi dei citati commi da 11 a 15; (ii) al 31 maggio 2019 dei termini per trasmettere i dati dell’esterometro relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.