Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è integrato da ogni tipologia di atti che comportano un indebolimento delle garanzie patrimoniali del contribuente. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 46975 del 16 ottobre 2018. IL FATTO Nella specie, nell'ambito di una complessa vicenda giudiziaria, veniva impugnato davanti alla Corte, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, previo rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dagli interessati e convalida del decreto di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, aveva disposto la misura cautelare reale, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 4 e 11 del dlgs n. 74/2000, in relazione al capitale sociale di una società. Le imputate, infatti, nelle rispettive qualità di amministratrice di fatto e amministratrice formale della società, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi, avevano compiuto vari atti fraudolenti sui beni della stessa società. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Il ricorso, secondo la Corte, era infondato. Evidenzia, infatti, la Cassazione, che il reato di sottrazione fraudolenta, di cui all'art. 11 del dlgs n. 74/2000, è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario e che tra i mezzi fraudolenti vi sono anche le condotte che ostacolano la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni, come quando si pongono in essere manovre tese a far apparire, contrariamente al vero, che i beni sono insuscettibili di costituire oggetto di soddisfazione della pretesa esecutiva. E anche lo spostamento della sede sociale, con tutte le conseguenze che determina, anche in punto di giurisdizione, laddove sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo, costituisce un ostacolo alla procedura. Né, infine, coglieva nel segno l'obiezione secondo cui si sarebbe stati in presenza di un mero tentativo, dato che il reato di sottrazione fraudolenta va qualificato come un reato di pericolo concreto, per la cui sussistenza è sufficiente che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l'efficacia della procedura esecutiva, non essendo neppure necessario il verificarsi dell'evento.